Ritenuta l’irrilevanza del lasso di tempo intercorrente fra il sinistro e l’evento letale, osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha posto in rilievo che il giudice, nel caso ritenga di applicare i criteri di liquidazione tabellare o a punto, deve procedere necessariamente alla cd. “personalizzazione” degli stessi, costituita dall’adeguamento al caso concreto atteso che la legittimità dell’utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori è pur sempre fondata sul potere di liquidazione equitativa del giudice.

Cass. civ., sez. Lav., 18.01.2011, n. 1072