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In Italia cresce la fiducia nell’intelligenza artificiale, ma il divario tra percezione e competenza resta marcato. È quanto emerge dalla seconda edizione dell’Osservatorio sull’Intelligenza artificiale in Italia, realizzato da Ital Communications e Istituto Piepoli. L’indagine fotografa un cambiamento evidente nell’atteggiamento degli italiani verso l’IA: il 73% degli italiani si dichiara ottimista riguardo al suo sviluppo futuro, in crescita rispetto al 66% dell’anno precedente. Anche la fiducia nei sistemi intelligenti è aumentata, passando dal 63% al 71%. Il livello di competenza, però, non cresce in parallelo alla fiducia. Solo il 7% degli italiani afferma di conoscere approfonditamente il tema, una percentuale stabile rispetto all’anno precedente. La metà degli intervistati si dichiara poco informata, ma disponibile ad approfondire. L’interesse per la formazione sull’IA è in aumento (81% nel 2025 contro il 77% nel 2024), ma solo il 27% manifesta una reale intenzione di farlo in modo concreto.
Limitazione al danno ai sindaci senza efficacia retroattiva. È quanto recentemente affermato dal tribunale di Roma, che si pone sulla stessa scia del Tribunale di Venezia. Di avviso opposto, tuttavia, i giudici di Bari e Palermo. A meno di sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo comma 2 dell’art. 2407 c.c., modificato dalla legge n. 35/2025, il massimale, fino a 15 volte il compenso annuo, ha già spaccato la giurisprudenza: Bari e Palermo lo applicano subito, Roma e Venezia no.
Nessuna retroattività in relazione ai nuovi termini prescrizionali di cui al comma 4 dell’art. 2407 c.c., e valenza dei nuovi termini solo ai fini dell’azione sociale di responsabilità. Sono queste le prime posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito in relazione ai nuovi termini di decorrenza relativi all’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci. L’art. 2407 comma 4 c.c. prevede un limite temporale di cinque anni per l’esercizio dell’azione risarcitoria nei confronti dei membri del Collegio sindacale, che decorre dal deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c., allegata al bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il danno. Il Tribunale di Bari, con posizione successivamente confermata dal Tribunale di Palermo e di Venezia, ha chiarito due aspetti in merito alla tempistica in cui sono da considerarsi in vigore le nuove norme e successivamente in merito a quali tipologie di azioni risarcitorie debbono ritenersi applicabili
Sindaci srl condannati soltanto per dolo. Affinché il “controllore” della società sia ritenuto anche anch’egli colpevole di bancarotta fraudolenta con gli amministratori, è necessario che da parte sua sussista il dolo, anche eventuale, nel senso che il professionista deve essere consapevole del delitto compiuto dagli organi di gestione e ne accetta il rischio come possibile prezzo di un risultato desiderato. Scatta dunque lo stop per la condanna a carico del commercialista non si dimostra il nesso causale tra la sua condotta omissiva e il reato fallimentare commesso dai vertici della società: il componente del collegio, infatti, risulta responsabile penalmente soltanto se aveva l’obbligo giuridico d’impedire il reato altrui e non l’ha fatto, laddove avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri impeditivi, diretti o indiretti. Così la Corte di cassazione penale, sez. quinta, nella sentenza n. 23175 del 20/6/2025
Un quadro d’insieme in chiaroscuro emerge per il settore delle fusioni e acquisizioni (M&A) in Italia, nella prima metà del 2025. È quanto rivelano i dati del rapporto KPMG diffusi al 30 giugno 2025. Secondo il report, in Italia, il secondo trimestre del 2025 conferma un mercato M&A pressoché in linea con i risultati dello scorso anno in termini di controvalore complessivo, sebbene con un numero ridotto di operazioni. Nei primi sei mesi del 2025 sono stati conclusi 664 deal per un controvalore complessivo di 30 miliardi di euro, rispetto alle 768 operazioni e ai 32 miliardi di euro registrati nello stesso periodo dell’anno precedente
Il malato oncologico, dipendente pubblico o privato, infatti, avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro per due anni, durante i quali fruire di un congedo, ma senza retribuzione e senza contribuzione ai fini della pensione (però riscattabile), né utile ai fini dell’anzianità di servizio. Una volta rientrato al lavoro, inoltre, avrà priorità di accesso allo smartworking. A prevedere le nuove tutele è un ddl approvato in via definita dal Senato lo scorso 8 luglio, che fa fare passi in avanti alle tutele dei malati oncologici e di quelli affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino il 74% almeno d’invalidità. Finora, infatti, l’orizzonte lavorativo di questi lavoratori è stato al massimo di sei mesi (c.d. periodo di comporto): una volta superato, il datore di lavoro poteva legittimamente procedere al loro licenziamento. Anche i lavoratori autonomi avranno miglioramenti di tutela: la possibilità di sospendere l’attività lavorativa svolta in via continuativa sale a un massimo di 300 giorni all’anno (attualmente è di 150 giorni)
Nel 2024 le imprese italiane hanno erogato in media circa 1.000 euro per dipendente sotto forma di welfare aziendale, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dall’Osservatorio Welfare 2025 di Edenred Italia, che ha analizzato i comportamenti di oltre 5.000 aziende e 770.000 lavoratori. A trainare l’aumento è soprattutto l’uso dei fringe benefit, che rappresentano oggi il 52% del credito welfare complessivo erogato dalle imprese, superando per la prima volta la metà del totale. La crescita è stata favorita anche dalla Legge di Bilancio, che ha innalzato la soglia di esenzione fiscale da 258,23 a 1.000 euro (2.000 euro per i dipendenti con figli a carico), misura prorogata fino al 2027.
La prestazione lavorativa, resa da una persona a favore di un altro soggetto, può essere di due forme o natura: subordinata e autonoma. Il rapporto che lega i due soggetti (il lavoratore, ossia colui che svolge attività lavorativa; e il datore di lavoro, cioè colui che beneficia della prestazione lavorativa), di norma, è il “contratto di lavoro” e può essere un contratto subordinato, autonomo o parasubordinato (co.co.co.). Le varie tipologie di contratti di lavoro danno vita a tre principali rapporti di lavoro: rapporti di lavoro subordinato (o dipendente); rapporti di lavoro autonomo “puro” (è l’artigiano, il professionista e, in genere, ogni lavoratore che esercita la propria attività lavorativa con partita Iva); altri rapporti di lavoro autonomo, tra cui il “parasubordinato” (cioè le collaborazioni coordinate e continuative, in sigla co.co.co.). In tutte queste classificazioni, trova posto il “lavoro occasionale”, qualificato dalla (breve) durata della prestazione lavorativa. Infatti, può essere occasionale un rapporto di lavoro dipendente (esempio: contratto a termine di durata fino a 12 giorni, semplificato dal punto di vista procedurale) e può essere occasionale un rapporto di lavoro autonomo.