Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali

 

L’art. 29 del d.lgs. 276/2003 stabilisce la responsabilità del committente in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per stipendi e contributi che questi non abbiano regolarmente versato con diritto di rivalsa sull’inadempiente. È un’evoluzione dell’art. 1676 del Codice Civile, con una differenza non trascurabile: il secondo limita la responsabilità del committente al valore della commessa lavorata, mentre il primo, nei fatti, non conosce altro limite che la (pur non facile) prova per i lavoratori del subfornitore di aver lavorato sulle commesse del committente. La disposizione persegue un fine meritorio e indiscutibile: proteggere i lavoratori del subfornitore che non paghi né loro né gli enti previdenziali. Ma è una norma ormai fuori tempo perché ignora le profonde trasformazioni occorse nel mercato delle subforniture da quasi tre lustri. Pensato per il caso della possente azienda che imponga prezzi inadeguati ai subfornitori ma che abbia spalle a sufficienza larghe per sostenerne le inadempienze verso il personale, il dettame si rivela oggi tale da poter provocare una distruzione di lavoro maggiore di quella che esso vorrebbe proteggere.
Mediobanca boccia nuovamente l’offerta di scambio del Mps alla vigilia dell’operazione che partirà lunedì 14 luglio fino all’8 settembre. Definendo l’ops priva di razionale industriale e ostile, e non congruo e del tutto inadeguato il prezzo dell’offerta, il board di Piazzetta Cuccia ha messo sul tavolo una serie di valutazioni numeriche sul corrispettivo offerto e sulle dissinergie che la scalata senese genererebbe. Mps ha posto la soglia minima del 35% mirando al controllo di fatto dell’istituto guidato da Alberto Nagel.
Tutti con il fiato sospeso in attesa della pubblicazione della sentenza del Tar Lazio sul ricorso di Unicredit avverso il decreto del 18 aprile con cui la presidenza del Consiglio dei ministri ha esercitato i poteri speciali con prescrizioni in relazione alla offerta pubblica di scambio sulle azioni di Banco Bpm. Nell’attesa, che sarà breve come ha rassicurato in udienza il presidente della Prima Sezione del Tar, può essere utile fare un breve punto della situazione sullo stato dell’enforcement del golden power in Italia nel secondo trimestre 2025. La vicenda Unicredit Banco Bpm ha costantemente tenuto banco per tutto il secondo trimestre: alle prescrizioni imposte dalla Pcm il 18 aprile è seguita la decisione, il 19 giugno, della Commissione europea (DG Concorrenza) con cui è stata approvata l’operazione con condizioni volte a stemperare il potere di mercato dell’entità post fusione nelle attività e nelle aree in sovrapposizione (i.e. obbligo per Unicredit di cedere 209 filiali fisiche in alcune aree). Si è quindi posta la questione di come conciliare le tipiche condizioni antitrust con le atipiche condizioni golden power.
Ora c’è anche il pool tra compagnie per la riassicurazione, partito il 7 luglio. Tutto è pronto per l’avvio delle polizze contro le catastrofi naturali che il legislatore ha reso obbligatorie per tutte le imprese che operano in Italia procedendo per scaglioni, a seconda della dimensione delle aziende.  Ma quanto costerà assicurarsi contro le catastrofi? A regime, ha calcolato Ania, quando tutte le imprese saranno assicurate, il giro d’affari sarà di 2 miliardi di euro di nuovi premi, con un’esposizione complessiva di 2.200 miliardi per le compagnie e con un premio medio, ha più volte sottolineato il presidente di Ania, Giovanni Liverani, che dovrebbe essere di qualche centinaio di euro l’anno. Si tratta ovviamente di un premio medio, destinato a essere molto diverso tra un piccolo negozio e una grande azienda e non mancano ulteriori incognite, aggiunge ancora Serrao: «la legge prevede che la conseguenza per chi non rispetta l’obbligo di assicurazione sarà l’esclusione da agevolazioni e contributi pubblici. Se i premi saranno eccessivamente alti c’è la possibilità che si assicuri solo chi vive in zone del Paese più esposte agli eventi catastrofali, tali da giustificare un premio alto, ma provocando quella che tecnicamente si definisce anti selezione del rischio a danno delle compagnie».
A poco più di tre mesi dalla presentazione del nuovo piano industriale Unipol ha alzato il velo anche sul riassetto della squadra manageriale, che sarà accompagnato dal maxi piano di 600 pensionamenti e dall’inserimento di giovani. Il gruppo assicurativo presieduto da Carlo Cimbri ha comunicato il nuovo organigramma il 2 luglio, come anticipato da MF-Milano Finanza. Una riorganizzazione che non prevede inserimenti dall’esterno di nuove persone, ma il riposizionamento dei manager già presenti nella compagnia, con la scomparsa di alcune funzioni e l’istituzione di altre. C’è per esempio la creazione di una nuova figura, quella del chief operating officer (coo), incarico che è stato affidato a Norberto Odorico, prima responsabile dei sinistri, chiamato a gestire una divisione che raccoglierà tutti i centri di costo della compagnia: dal personale all’organizzazione passando per la direzione acquisti.
L’evoluzione continua dell’intelligenza artificiale in finanza rende il quesito sempre più attuale: quali impatti avrà l’azione di algoritmi di AI sugli enti di welfare? Il Mefop, società del Mef costituita per lo sviluppo dei fondi pensione, ha recentemente presentato i risultati di un’indagine sull’utilizzo dell’AI nel settore. Ne emerge un’adozione ancora non troppo capillare, unita a un approccio perlopiù cauto. I problemi principali e percepiti da fondi e casse di previdenza? Quelli legati alla protezione dei dati sensibili degli iscritti. Anche se, d’altra parte, un utilizzo sempre più diffuso dell’intelligenza artificiale potrà portare indiscussi vantaggi, come i minori costi di gestione. MF-Milano Finanza ne ha parlato con Luca Di Gialleonardo, il curatore dell’Indagine del Mefop.
  • Al via Casa Protetta, polizza casa con garanzie green
Bcc Assicurazioni (gruppo Assimoco) lancia Casa Protetta, polizza che recepisce le direttive europee in materia di sostenibilità. Casa Protetta è disponibile dal 1° luglio per la rete delle banche del gruppo Bcc Iccrea. Oltre al tradizionale approccio basato solo sui dati storici, per la garanzia eventi atmosferici il nuovo prodotto adotta anche scenari previsionali sul rischio climatico nel tempo, La valutazione del rischio quindi tiene conto anche delle proiezioni scientifiche sull’aumento della frequenza e intensità degli eventi estremi. La polizza non si limita a offrire coperture contro danni da eventi climatici ma, in caso di sinistro legato agli eventi naturali inclusi in polizza, premia con una riduzione del 50% di scoperti e franchigie chi adotta interventi di prevenzione come installazione di infissi anti-tempesta e vetri anti-impatto, tende e tapparelle antigrandine, tegole resistenti agli impatti, sistemi di pompaggio, grondaie esterne ad alta portata.
  • L’articolazione di Unica Evolution
BCC Vita Unica Evolution (configurazione TOP) è un prodotto di investimento assicurativo, a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi, con prestazioni legate al valore delle quote di fondi interni ed esterni e al rendimento di una gestione separata, con prestazione addizionale per il caso di morte. Il contratto non ha scadenza prefissata, pertanto il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell’assicurato. L’assicurato e il contraente, alla sottoscrizione, devono avere un’età minima di 18 anni compiuti e massima di 90 anni. Il premio unico iniziale è di importo minimo pari a 10 mila euro, ed è possibile versare premi unici aggiuntivi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza con un minimo di 2500 euro. Con un premio unico iniziale di almeno 150 mila euro si può scegliere, in alternativa alla configurazione Standard, la Configurazione Top che prevede condizioni particolari.

Va tutelata come consumatore la persona fisica che stipula la fideiussione per finalità estranee alla propria attività professionale, mentre non rileva che il debitore principale sia un imprenditore commerciale, ciò che «costituisce espressione di una visione ormai superata» dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea: conta che la garanzia non sia funzionale allo svolgimento della professione per la persona fisica che la stipula. Né si può di per sé escludere che sia vessatoria la clausola del contratto stipulato davanti al notaio: il consumatore merita una tutela in più e l’inserimento nell’atto pubblico non implica che sulla clausola vi sia stata una trattativa qualificata. Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell’ordinanza pubblicata il 10/07/2025.
La quantificazione del danno imputabile ai sindaci sulla base del novellato art. 2407 c.c. non si applica retroattivamente. È quanto ha avuto modo di affermare il Tribunale di Venezia con sentenza pubblicata il 4 luglio scorso in relazione alla valenza temporale del secondo comma del nuovo articolo 2407 c.c.. Tale pronuncia si pone peraltro in contrasto con altra recente giurisprudenza che, di contro, si era espressa sulla retroattività della norma.
Quando il giudice liquida le spese processuali a carico della parte soccombente, non può in alcun caso diminuire il compenso del difensore di oltre il 50 per cento rispetto ai valori medi dei parametri forensi. I minimi tabellari, infatti, costituiscono la soglia di equità garantita dalla Costituzione: l’articolo 13-bis della legge 31.12.2012, n. 247, introdotto dal decreto-legge 16/10/2017 n. 148, considera «equo» il compenso conforme ai parametri ministeriali, mentre cifre soltanto simboliche mortificano la professione. E ciò benché la Corte Ue abbia stabilito nella sentenza C‑438/22 del 25/01/2024 che il giudice deve disapplicare i minimi perché contrari ai principi di concorrenza europei: troppo diversa dalle regole italiane la normativa bulgara che ha originato la pronuncia dei giudici di Lussemburgo.

Sulla base della responsabilità amministrativa, anche l’ente del Terzo settore (Ets) risponde per gli illeciti tributari previsti dal Dlgs 231/01. Una circostanza tutt’altro che marginale se si considera la natura peculiare degli Ets e il nuovo impianto fiscale che impone un ripensamento della gestione delle attività e delle risorse alla luce di una progressiva assimilazione, sotto il profilo degli obblighi organizzativi, agli enti for profit. L’elenco dei reati presupposto indicati dall’articolo 25-quinquiesdecies del decreto 231 evidenzia, infatti, la possibilità per tali enti di incorrere in condotte rilevanti, specie nei casi in cui l’attività economica si affianchi o si intrecci con quella di interesse generale.

Pressioni commerciali punto e a capo. I ricavi delle banche si stanno spostando in modo veloce su risparmio gestito e assicurato di pari passo con il calo dei tassi di interesse. Margine di interesse ko e ritorno in auge del margine di intermediazione. Così gli istituti di credito ricominciano a spremere commissioni dai prodotti finanziari e di conseguenza scatta il pressing sulle reti di vendita per collocare fondi, polizze e affini.
I lavoratori che hanno iniziato la loro carriera a partire dal 1996 potranno ora sommare, ai fini del diritto alla pensione anticipata contributiva, non solo i contributi Inps ma anche quelli accumulati nei fondi pensione integrativi. Il requisito per la pensione anticipata contributiva consente di andare in pensione a 64 anni, anziché 67, a patto di aver versato almeno 20 anni di contributi e maturato un assegno pari ad almeno tre volte l’assegno sociale. A partire dal 2030, invece, sarà necessario un assegno pensionistico pari a 3,2 volte l’assegno sociale, un requisito più stringente, che richiederà il versamento di contributi ancora più elevati durante la vita lavorativa. La Legge di bilancio 2025 ha costruito quindi un ponte tra primo e secondo pilastro della previdenza, trasformando lo strumento integrativo in leva strategica non solo economica ma anche temporale. A beneficiarne saranno principalmente coloro che, pur avendo una carriera lunga, rischierebbero di non raggiungere la soglia minima di pensione a causa di retribuzioni contenute, discontinuità lavorative o contribuzioni frammentate. Ma quanto è necessario mettere da parte per poter cogliere al meglio questa opportunità?
L’implementazione dell’open finance con l’avvio del regolamento Fida (Financial data access regulation) potrebbe avere un impatto sul settore assicurativo di circa 700 milioni di euro. Le prime stime sugli effetti del regolamento europeo in fase di definizione al Trilogo arrivano da PwC, la società di consulenza che, per contribuire a un confronto informato tra policy maker, operatori e stakeholder, ha fatto i calcoli dei costi potenziali che dovranno essere sostenuti dalle compagnie per essere in regola con la nuova normativa. Nel dettaglio PwC ha calcolato che per una compagnia di grandi dimensioni il costo complessivamente stimato è di circa 15,6 milioni di euro (di cui 9,5 milioni necessari per implementare le Api, Application Programming Interface, e il sistema di consent management per autorizzare e gestire lo scambio dei dati). Per un player di dimensioni più contenute il costo è stimato in 4,2 milioni (di cui 2,5 per Api e di consent management).