di Bianca Pascotto.

Questa volta la Corte di Cassazione ci ha messo una bella pezza e ha salvato l’azione di ripetizione della compagnia dopo l’effettuato risarcimento a favore degli eredi di un trasportato deceduto per colpa esclusiva del veicolo antagonista che risultava privo della copertura assicurativa.

Ad occhi poco attenti la lettura dell’art. 141 del codice delle assicurazioni private sembra semplice e chiara ma quante sono le sentenze e gli studi dottrinali che si sono occupati di questo articolo che riserva sempre numerose sorprese e che deve essere applicato esclusivamente alla luce della giurisprudenza e non del dettato normativo.

Recente pronuncia della Corte di Cassazione[1] ha ribadito che in caso di risarcimento del danno subito iure proprio dai congiunti del trasportato per la perdita del loro caro, l’azione risarcitoria non può essere esperita ai sensi dell’art. 141 cod. ass. che risulta inapplicabile, come sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35567/2022.

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[1] Corte di Cassazione ordinanza del 17 giugno 2025 n. 16213

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