L’intermediario non ha responsabilità precontrattuale quando sussiste la prova di aver informato il cliente sulle caratteristiche della polizza con buona fede e correttezza.

di Bianca Pascotto

Stavolta la bilancia pende dalla parte dell’intermediario assicurativo che ha dimostrato di aver svolto la sua attività nel rispetto sia delle norme civilistiche, che delle norme regolamentari dell’allora Isvap, facendo risparmiare all’impresa di cui è mandatario, il pagamento di un risarcimento che si profilava importante (circa 1.000.000 di euro).

Il Fatto

Tizio, titolare di un supermercato, cita avanti il Tribunale di Grosseto per responsabilità precontrattuale l’impresa e l’agenzia assicurativa ove è stata sottoscritta la polizza, sostenendo la violazione dei doveri di lealtà e correttezza ex art. 1337 del codice civile, nonché la violazione degli obblighi di cui all’allora Regolamento Ivasp n. 5/2006 (vigente all’epoca dei fatti) per avergli proposto un contratto assicurativo non adeguato alle sue esigenze e di avergli omesso le informazioni necessarie.

Capita infatti che un proprio dipendente subisce un infortunio sul lavoro e chiesta l’attivazione della garanzia assicurativa RCO, scopre che detto rischio non è assicurato.

Tizio produce al giudice la polizza e copia del questionario di adeguatezza da lui sottoscritto dal quale si evince la sua volontà di assicurarsi contro gli infortuni sul lavoro e di aver indicato all’agente il numero dei propri dipendenti.

La compagnia e l’agenzia si difendono producendo a loro volta la polizza, la dichiarazione del cliente di aver ricevuto e firmato il questionario di adeguatezza ai sensi della normativa Isvap ed il questionario medesimo che risulta difforme rispetto a quello depositato da Tizio, non risultando nè la volontà di copertura della RCO (barrata la casella NO), né l’assunzione di alcun dipendente.

Ne scaturisce il giudizio di verifica della genuinità del documento in ambito penale che si conclude a danno di Tizio.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Grossetto* all’esito del procedimento penale, inquadra la vicenda evidenziando:

1)  gli obblighi dell’intermediario di operare con diligenza e correttezza nella fase precontrattuale (art. 1337 c.c.), di fornire al contraente tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole (art. 49 reg. Isvap n.5/2006), nonché di proporre o consigliare al cliente contatti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa (art. 52 reg. Isvap n. 5/2006);

2) gli obblighi di Tizio di buona fede e correttezza nelle trattative precontrattuali (ex art. 1337 c.c.) e di fornire la prova dei fatti addotti in giudizio ex art. 2697 c.c..

Tizio non raggiunge la prova richiesta stante la dichiarata non conformità dei suoi documenti agli originali prodotti dalle convenute il che dimostra la correttezza del loro operato.

Nel caso di specie è stata applicata la normativa previgente al Regolamento Ivass 40/2018 (trattasi di fatti accaduti tra il 2011 ed il 2012) ma nulla cambia se valutiamo il caso alla luce dell’attuale regolamento Ivass, in merito alla diligenza professionale dell’intermediario.

*Tribunale di Grosseto sentenza del 10 gennaio 2025 n. 23

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