di Nicolò Juvara e Luca Morini

Il 1° giugno 2023, il Parlamento Europeo ha adottato la propria posizione (la “Posizione”) sulla proposta di Direttiva sul dovere di diligenza ai fini della sostenibilità (c.d. “CSDDD[1]), segnando un importante passo avanti nel relativo iter legislativo. La proposta si inserisce nel solco del pacchetto di riforme con cui l’Unione Europea intende implementare la cosiddetta “transizione sostenibile”, ossia trasformare il mercato europeo in un’economia verde e climaticamente neutra e, allo stato attuale, implica degli oneri maggiori per le imprese del settore finanziario rispetto alle altre.

Il quadro normativo

La versione inziale della CSDDD aveva definito in modo generico (sulla base di requisiti perlopiù quantitativi) le imprese interessate dal provvedimento, facendo sorgere dubbi sull’applicabilità della stessa alle imprese finanziarie, quali enti creditizi, imprese di assicurazione e OICVM. Le preoccupazioni del mercato erano state parzialmente recepite nel corso dell’iter legislativo dal Consiglio, il quale aveva proposto di lasciare ai singoli Stati la facoltà di stabilire se applicare a queste imprese la Direttiva. Al contrario, la Posizione ha confermato l’applicazione della CSDDD a tali imprese, e stabilito oneri ulteriori a loro carico, laddove soddisfino i seguenti requisiti:

  • avere nell’ultimo esercizio (i) impiegato più di 250 dipendenti; e (ii) generato un fatturato netto a livello mondiale di oltre € 40 milioni; oppure
  • essere la parent company di un gruppo che, nell’ultimo esercizio, abbia (i) impiegato più di 500 dipendenti; e (ii) generato un fatturato mondiale netto di oltre € 150 milioni; o
  • in caso di imprese estere, avere nell’esercizio precedente all’ultimo esercizio, generato un fatturato netto di oltre € 150 milioni a livello mondiale, di cui € 40 milioni all’interno dell’UE, oppure essere parent company di un gruppo che soddisfi le condizioni di cui alla lettera (b) sopra.

Laddove tali requisiti siano soddisfatti, le imprese in questione sono obbligate ad effettuare un’attività di due diligence sull’impatto della propria attività e della propria “catena del valore” su ambiente e diritti umani. In particolare, sono tenute a (i) implementare una politica di due diligence ad hoc, aggiornandola annualmente, nonché integrare il dovere di diligenza nelle proprie politiche interne; (ii) individuare, con cadenza annuale, gli impatti negativi anche potenziali causati dalle proprie attività, delle proprie controllate e della propria catena del valore; (iii) prevenire ed arrestare tali impatti negativi; (iv) instaurare una procedura di reclamo specifica che consenta ai soggetti interessati di segnalare una lesione dei diritti umani e dell’ambiente; e (v) monitorare periodicamente l’efficacia delle misure adottate sulla sostenibilità.

Una volta individuati gli impatti negativi su ambiente e diritti umani all’esito dell’attività di due diligence, la Direttiva richiede l’adozione di misure volte a prevenire o neutralizzare gli impatti negativi, particolarmente onerose. Tra queste, si segnalano in particolare, per  la loro rilevanza sull’operatività ordinaria (i) l’obbligo di richiedere ai propri partner commerciali (che per le imprese finanziarie, incluse le assicurazioni, includono anche i soggetti a cui viene fornito un finanziamento o un’assicurazione), garanzie circa il rispetto del codice di condotta della società e l’implementazione di un piano operativo di prevenzione degli impatti negativi sulla sostenibilità; (ii) laddove non sia possibile correggere o prevenire gli impatti negativi, l’obbligo di astenersi dal concludere nuovi contratti con gli stessi soggetti con i quali, o nella catena del valore dei quali, è emerso l’impatto negativo, e  l’obbligo di sospendere temporaneamente la relazione commerciale e i contratti già in essere, sino a che le iniziative di prevenzione non producano esiti positivi e, in caso di impatti negativi gravi, di interromperli.

La definizione di catena del valore

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