MIGLIAIA DI TRATTE ANNULLATE E I DISSERVIZI PROSEGUIRANNO ANCHE AD AGOSTO. ECCO LE SOLUZIONI
Irene Greguoli Venini
Ormai da settimane negli aeroporti italiani ed europei si stanno verificando pesanti disservizi per i viaggiatori dovuti alla cancellazione dei voli: sono migliaia le tratte già annullate per la mancanza di personale in seguito ai licenziamenti durante la pandemia e ai conseguenti scioperi, anche perché non è possibile rimpiazzare velocemente il personale mancante viste anche le tempistiche di formazione. Per questo è utile sapere che sono previste una serie di tutele per i passeggeri coinvolti: per esempio il rimborso del prezzo del biglietto, l’imbarco su un volo alternativo, pasti e pernottamenti durante l’attesa e in alcuni casi un risarcimento economico per i disagi subiti.

Lo scenario. Le stime parlano di più di 41mila tratte cancellate in Europa, di cui almeno 7mila in Italia: i numeri però aumentano ogni giorno. Secondo una classifica pubblicata da Bloomberg, basata sui dati raccolti dall’algoritmo Hopper, sui primi nove giorni di luglio 2022, l’aeroporto peggiore su questo fronte è quello di Bruxelles mentre il migliore è l’aeroporto Orio al Serio di Bergamo.

Anche per il prossimo futuro la situazione non sembra più rosea. Secondo un report di Cirium, società di analisi del settore dell’aviazione, le compagnie aeree europee hanno cancellato 15.788 voli previsti per il mese di agosto a causa di scioperi e di carenze di personale, pari al 2% del loro programma totale e al 60% delle operazioni a livello mondiale.

L’Europa risulta essere l’area più colpita a causa della combinazione di un aumento della domanda, della carenza di personale e delle vertenze sindacali che hanno portato a una serie di scioperi. Per quanto riguarda le compagnie aeree, Turkish Airlines è il vettore con il maggior numero di cancellazioni in Europa, con 4.408 voli, metà dei quali a Istanbul e un quarto verso la Russia; seguono British Airways con 3.600 cancellazioni, easyJet (2.045), Lufthansa (1.888) e Wizz Air (1.256).

Le tutele previste. In questa situazione, per chi prenota un viaggio in aereo, è utile sapere che sono previste delle tutele quando c’è una cancellazione del volo, ovvero quando non viene effettuato il volo originariamente previsto dalla compagnia. Tra le varie normative in materia di diritti dei passeggeri particolarmente importante è il Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Il regolamento si applica a tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da un aeroporto comunitario, o situato in un paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale. Non si applica, invece, a tutti i voli in partenza da un paese terzo verso un aeroporto comunitario operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.

Secondo il regolamento europeo, in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, l’imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile, l’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il viaggiatore. Per quanto riguarda l’assistenza, si ha diritto a pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, alla sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, al trasferimento nel luogo di sistemazione, oltre a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

In alcuni casi è prevista anche una compensazione pecuniaria per un importo che dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in chilometri percorsa. Per le aree comunitarie per le distanze inferiori o pari a 1.500 chilometri si tratta di 250 euro, superiori di 400 euro. Per le tratte aeree extracomunitarie sono 250 euro per le distanze inferiori o pari a 1.500 chilometri, 400 per le tratte tra i 1.500 e 3.500 chilometri e 600 per quelle superiori.

Per poter usufruire delle tutele occorre essere in possesso di un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree), avere una prenotazione confermata, presentarsi al check-in nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre 45 minuti prima dell’ora di partenza. Non hanno accesso alla tutela prevista dal regolamento europeo, invece, coloro che viaggiano gratuitamente o a una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (per esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator) e se l’imbarco viene negato per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.

Bisogna anche tenere presente che non si ha diritto alla compensazione economica se la compagnia aerea può provare che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali, per esempio condizioni meteorologiche avverse o improvvisi e imprevedibili problemi dal punto di vista della sicurezza. Tra queste circostanze ci sarebbero anche gli scioperi ma c’è da osservare che secondo il Codacons le tutele valgono anche in questi casi, come stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 ottobre 2021, secondo cui lo sciopero del personale aereo non è da considerarsi una circostanza eccezionale, perché si tratta di un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro interessato, e perciò non è né insolito né imprevedibile.

Il risarcimento non è dovuto neanche se il passeggero è stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso, o se nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza viene offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originario previsto, o se meno di sette giorni prima viene proposto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario previsto.

Anche in caso di ritardo prolungato sono previste delle tutele: per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1.500 chilometri si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore. Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3.500 chilometri e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri si ha diritto all’assistenza se c’è un ritardo di almeno 3 ore. Per i voli che viaggiano per distanze superiori ai 3.500 chilometri al di fuori dell’Unione europea deve essere garantita l’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno quattro ore. Il passeggero può chiedere anche al risarcimento pecuniario se raggiunge la destinazione a partire da tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo pubblicato.

Il reclamo deve essere presentato alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto o al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto in caso di viaggi tutto compreso. Nel caso in cui la compagnia aerea non risponda dopo sei settimane, oppure risponda fornendo motivazioni non esaustive, si potrà presentare reclamo alle sedi Enac (Ente nazionale per l’Aviazione civile) dell’aeroporto nazionale dove si è verificato il disservizio, oppure dove il volo è atterrato per i disservizi occorsi in paesi terzi, o agli organismi responsabili nel caso di disservizi per gli aerei in partenza da un paese dell’Unione europea o per quelli in arrivo da paesi terzi.
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