POLIZZE VITA/ TRIBUNALE MILANO SULLE DISPUTE TRA BENEFICIARI. OBIETTIVO: EVITARE LA MORA
di Matteo Massimo D’Argenio
In presenza di dispute tra i beneficiari di una polizza vita, la compagnia di assicurazioni può ottenere il sequestro in proprio delle somme, sottraendosi in tal modo agli effetti della mora del debitore. La compagnia può così rifiutare il pagamento delle somme dovute ed attivarsi in sede cautelare per essere liberata, in attesa che la disputa tra i beneficiari venga risolta tramite accordo o tramite decisione definitiva. È quanto stabilito dal Tribunale di Milano con ordinanza del 30/03/2022 che conferma il provvedimento precedente del 8/2/2022. Presupposti e requisiti di questo tipo di procedura vengono quindi messi per la prima volta nero su bianco: occorre l’esistenza della controversia, anche non giudiziale, tra i soggetti che si contendono il beneficio e, con essa, l’incertezza oggettiva circa il soggetto legittimato a ricevere il pagamento della somma; occorre la finalizzazione dell’azione cautelare al superamento dei motivi di incertezza; occorre infine aver precedentemente offerto la prestazione ai contendenti.


Peraltro, si tratta di uno strumento efficace anche solo a livello di deterrenza, non essendo rari i casi in cui è sufficiente prospettarne il ricorso ai contendenti per indurli ad una forma di accordo fra loro che ponga subito fine al dissidio o quanto meno che metta la compagnia al riparo dalle conseguenze dannose di esso. Si ha in questo modo uno strumento per superare situazioni di impasse che potrebbero indurre la compagnia a tenere in sospeso la liquidazione, ponendosi tuttavia in una condizione di mora del debitore. Condizione foriera peraltro di conseguenze sfavorevoli per la compagnia, che a quel punto si troverebbe a rispondere non solo del capitale ma anche di danni, interessi e rivalutazione. L’alternativa per la compagnia potrebbe essere quella di valutare le ragioni dell’uno e dell’altro contendente, stabilire da che parte stia la ragione e liquidare di conseguenza. Tale ruolo decisionale non spetta però all’assicuratore e lo espone a rischi rilevanti nel caso in cui un giudice accerti in un secondo momento che il beneficio andasse attribuito in modo diverso: a quel punto non si tratterebbe più solo di risarcire danni e interessi all’avente diritto ma anche di pagare ex novo il capitale in suo favore, con la prospettiva, quanto mai incerta, di riuscire poi recuperare quanto già liquidato ad altri. Grazie a questa importante decisione del Tribunale di Milano esiste oggi uno strumento di tutela per le ragioni dell’effettivo avente diritto e, con esso, della compagnia assicuratrice.

*D’Argenio Polizzi e Associati

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