OK DEL MINISTERO DEL LAVORO ALLE RIVALUTAZIONI PER I SETTORI INDUSTRIA, MARITTIMO E AGRICOLTURA
di Daniele Cirioli
Rendite Inail più pesanti. Dal 1° luglio, infatti, le prestazioni spettanti per infortuni e malattie professionali salgono dell’1,9% nei settori industria, marittimo e agricoltura. A stabilirlo tre decreti del ministero del lavoro, pubblicati ieri nella sezione pubblicità legale del sito internet, che approvano le delibere Inail n. 79/2022 e n. 89/2022.

La rivalutazione. La rivalutazione ha effetto dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 e fissa a 84,67 euro giornalieri la retribuzione media per il calcolo del massimale e del minimale di retribuzione annua. Di conseguenza i due limiti, massimo e minino, di calcolo delle rendite diventano in misura annua pari a 33.021,30 e 17.780,70 euro. Per il settore marittimo, la retribuzione massima annua è pari a 47.550,67 euro per i comandanti e i capi macchinisti; 40.285,99 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina; 36.653,64 euro per gli altri ufficiali. La retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte sale a 26.837,14 euro.

Una tantum (assegno funerario). La prestazione viene erogata per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a infortunio sul lavoro o a una malattia professionale. Spetta ai superstiti se hanno i requisiti per fruire della rendita a superstite. In mancanza è corrisposto a chi dimostri di aver sostenuto le spese per la morte del lavoratore. L’importo, dal 1° luglio, sale a 10.742,76 euro.

Assegno continuativo. Spetta ai superstiti (coniugi e figli) di titolari di rendita Inail: per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate fino a tale data, con grado d’inabilità permanente non inferiore al 65%; per infortuni verificatisi e per malattia denunciate dal 1° gennaio 2007, con grado menomazione non inferiore al 48%. Le misure spettanti sono: 50% al coniuge fino a morte o nuovo matrimonio; 20% a ciascun figlio fino al 18° anno di età o fino al 26° se studenti; 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 50% per ogni figlio inabile. Gli importi dal 1° luglio sono indicati in tabella.

Assistenza personale. L’assegno integra una rendita già percepita dall’Inail e spetta in caso d’invalidità che richieda un’assistenza personale continuativa a causa di una particolare condizioni patologica (è una specie di indennità di accompagnamento tanto che, se già si percepisce questa prestazione, non si ha diritto all’assegno). L’importo, dal 1° luglio, sale a 585,51 euro.

Incollocabilità. Dal 1° luglio sale anche l’importo mensile dell’assegno d’incollocabilità a 268,37 euro. Si tratta della speciale prestazione erogata dall’Inail ai soggetti che, a seguito di infortunio o di malattia professionale, hanno riportato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% e che, per tali conseguenze, non siano più in condizione di svolgere un’attività di lavoro, né di essere destinatari del beneficio dell’assunzione obbligatoria (ex legge n. 68/1999).
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