SALVA INVECE LA GESTIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI NELL’AMBITO SOCIETARIO

I rapporti societari e le modalità operative sulle comunicazioni all’agenzia delle entrate complicano la sorte del superbonus e delle altre detrazioni edilizie. Mentre, in materia di cessione dei crediti, non appaiono esservi ostacoli per la gestione delle diverse poste nell’ambito societario.
Sono queste alcune tematiche che stanno emergendo sulla scorta degli ultimi documenti di prassi emanati dall’amministrazione finanziaria in tema di superbonus sia con riferimento alla circolare n. 23 che per effetto di alcune recenti risposte fornite a specifiche istanze di interpello.

Fermo restando che, sulle tematiche di carattere prettamente operativo (ad esempio con riferimento ad errori commessi nelle istanze di cessione delle detrazioni trasmesse), non risultano prese di posizione ufficiale che erano state anticipate.

Sul tema dei rapporti tra società e soci, come detto, un approfondimento importante è contenuto, come anticipato, nella circolare n. 23.

Il principio di carattere generale è che, ai fini della fruizione del superbonus deve esservi sostanzialmente un rapporto di terzietà tra il soggetto proprietario del bene nel caso in cui lo stesso sia una società ed il socio della stessa.

Se, quindi, in linea generale la proprietà immobiliare in capo ad un soggetto societario non comporta l’impossibilità che una persona fisica usufruisca nel caso ad esempio sia il conduttore di un immobile del superbonus, è però necessario che detto soggetto non abbia un legame societario con il proprietario.

Questo principio viene declinato dall’agenzia delle entrate nell’ambito del documento di prassi sia in relazione alla generalità delle società commerciali ed ulteriormente specificato in relazione alle proprietà riferibili alle società immobiliari.

Nello stesso tempo, sostiene l’agenzia, il superbonus non compete al proprietario persona fisica di un immobile residenziale affittato ad una società che lo utilizza per la propria attività.

In altri termini, dunque, un utilizzo produttivo dell’immobile comporta l’impossibilità di fruire dell’agevolazione prevista dalla legge.

La circolare non chiarisce come debba essere declinato il principio in questione nel momento in cui, ad esempio, la persona fisica non sia socio «diretto» del soggetto che ha la proprietà dell’immobile ma utilizzi, ad esempio, l’immobile di proprietà di un terzo soggetto facente parte dello stesso gruppo.

Tale posizione è stata ribadita nella recente risposta n. 380 del 2022 nella quale viene affermato che, in applicazione di un criterio «oggettivo» che valorizza l’utilizzo effettivo dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l’utilizzatore all’immobile medesimo (proprietario, possessore o detentore), non rileva, ai fini del Superbonus, che l’immobile detenuto dal conduttore o dal comodatario persona fisica «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», sia di proprietà di un soggetto escluso dalla predetta detrazione quale, ad esempio, una società.

Nello stesso tempo, però, si ribadisce come l’agevolazione non competa ai soci di una società che svolge attività commerciale, che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all’impresa.

Tale preclusione sussiste anche nell’ipotesi in cui il socio sia detentore dell’immobile oggetto di interventi agevolabili sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato.

Sempre in tema di agevolazione superbonus il documento di prassi non si sofferma in alcun modo sulla dinamica relativa alla cessione dei crediti, e cioè se anche in questo contesto, un rapporto societario sia in qualche modo preclusivo o limitativo nella applicazione di quanto previsto dall’articolo 121 del dl n. 34 del 2020.

Sotto questo aspetto, si deve ritenere che, stante la formulazione letterale del comma 1, lettera b) della norma non contenga preclusioni di sorta potendo essere dunque intesa, seguendo la definizione che ne fornisce la medesima agenzia delle entrate (cessione jolly), detta cessione come percorribile anche nell’ambito dei rapporti societari.

Tornando alle questioni di carattere operativo, va segnalato quanto chiarito dall’amministrazione finanziaria nella risposta n. 385 di ieri in relazione ad una istanza con la quale si chiedeva all’agenzia delle entrate la possibilità di accedere alla procedura della nota di variazione Iva nell’ipotesi in cui, in una fattura emessa «ipotizzando» l’applicazione dello sconto questo non sia stato evidenziato ma pagato, nel corso del 2021, soltanto il residuo importo rispetto alla ipotesi di partenza che era quella del bonus facciate.

Secondo l’agenzia delle entrate, l’«errore» originario non può essere corretto e dovrà essere effettuato il pagamento del residuo nel corso del 2022 importo che consentirà però di usufruire di una detrazione del 60 per cento.
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