Con nota del 17 maggio 2022, prot. n. 101960/22, Ivass ha avviato un procedimento di cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi per mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni ai sensi artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 209/2005 e 30, comma 1 lett. c), del Reg. n. 40/2018.

L’Istituto aveva assegnato a ciascuno un termine, scaduto il 24 giugno 2022, per sottoporre all’attenzione dell’Istituto eventuali circostanze giustificative dell’inoperatività.

Considerato le comunicazioni ricevute nel predetto termine, Ivass dispone la cancellazione dal RUI, ai sensi degli artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 209/2005 e 30, comma 1 lett. c), del Reg. n. 40/2018, dei soggetti di cui agli elenchi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento.

La reiscrizione nel RUI potrà essere richiesta in ogni momento, ai sensi degli artt. 114 del D. Lgs. n. 209/2005 e 31 e 32 del Reg. n. 40/2018, purché l’interessato dimostri di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di pagamento del contributo annuale di vigilanza, nonché agli obblighi di aggiornamento professionale e al pagamento della tassa di concessione governativa.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

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