Finalmente ci siamo: è nato PREVENTIVASS, il nuovo sistema di preventivazione – comparazione che l’Ivass ha predisposto in attuazione della normativa di riferimento, gli articoli 132 bis e 136, comma 3bis, del Codice delle assicurazioni
di Enzo Furgiuele
La gestazione è stata lunga: la legge 221 che ha inserito queste modifiche nel Cap è stata emanata nel 2012: sono passati oltre dieci anni dalla previsione legislativa.
Il MISE ha pubblicato recentemente due decreti ministeriali che hanno permesso all’Ivass di procedere alla pubblicazione del Regolamento 51 che disciplina il funzionamento del preventivatore – comparatore e gli adempimenti ad esso correlati da parte delle imprese e degli intermediari.
Il nuovo regolamento introduce nuovi obblighi per tutto il sistema assicurativo: compagnie e distributori.
La nuova normativa produrrà a carico degli intermediari, secondo uno studio dell’Ania (Associazione nazionale delle imprese di assicurazione) costi aggiuntivi oscillanti tra 37,5 e 150 milioni di euro per ogni anno.
Ecco una sintesi del nuovo regolamento.
Finalità della norma
Il legislatore ha inteso inserire nella normativa relativa all’obbligo assicurativo RCA, un sistema di informazione per il consumatore in grado di mettere a sua disposizione i premi offerti da tutte le imprese di assicurazione relativamente al “contratto base”, previsto dalla legge 221/2012, contenente le clausole minime necessarie per adempiere all’obbligo assicurativo.
Il MISE ha definito, attraverso i due decreti, il contenuto del contratto base e il “modello elettronico” da utilizzare dapprima per richiedere e successivamente per consegnare al consumatore le informazioni con una modalità comune a tutte le imprese,
Ambito di applicazione
Il nuovo regolamento si applica alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi mandatari per la distribuzione di contratti RCA per conto delle suddette imprese iscritti nelle sezioni A, D, F del RUI e nell’Elenco annesso.
Restano esclusi dall’applicazione del regolamento i Broker.
Accesso al PREVENTIVASS
Sia il consumatore che l’intermediario possono accedere a PREVENTIVASS senza alcuna formalità, ossia senza necessità di registrazione o di credenziali di accesso, dai siti internet delle imprese o attraverso i siti istituzionali del Mise e di Ivass.
Gli obblighi per le imprese
Le imprese hanno l’obbligo di fornire il preventivo del contratto base entro 30 secondi dal ricevimento del modulo elettronico inviato da PREVENTIVASS.
I preventivi cosiddetti “tardivi”, cioè quelli che l’Ivass riceve oltre questo tempo si intendono come non ricevuti.
Ogni impresa deve fornire a PREVENTIVASS un preventivo con un’unica offerta per la copertura dei rischi previsti nel contratto base comprensiva delle eventuali clausole aggiuntive ove siano state espressamente richieste dall’utente e rese disponibili dall’impresa stessa.
Gli obblighi per gli intermediari
L’intermediario iscritto nelle sezioni A, D, F e nell’Elenco annesso (intermediari comunitari che operano in Italia) ha l’obbligo di:
- Accedere a PREVENTIVASS e inserire le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo
- Raccogliere e conservare le dichiarazioni con cui il cliente attesta – in caso di conclusione del contratto – di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti relativamente al contratto base delle imprese di cui gli intermediari stessi sono mandatari.
Il preventivo: contenuti
Il preventivo deve riportare: le garanzie comprese nel contratto base, eventuali clausole aggiuntive richieste dal consumatore e offerte dalle imprese, l’ammontare del premio relativo al contratto base e alle clausole aggiuntive, eventuali sconti che l’impresa ritenga di applicare.
Entrata in vigore della nuova normativa
Il Regolamento è già stato pubblicato sul numero 28 della Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 10 luglio 2022.
Le imprese si devono adeguare alla normativa entro il 31 ottobre 2022, mentre gli intermediari entro il 28 febbraio 2023.
L’adempimento del nuovo obbligo regolamentare
Questo regolamento introdurrà un nuovo obbligo che generarà nuovi oneri gestionali per gli intermediari.
Un modo per minimizzare l’impatto della nuova norma nei confronti degli intermediari potrebbe essere ricercato attraverso un confronto aperto con le compagnie per definire e realizzare soluzioni informatiche finalizzate ad evitare una doppia imputazione dei dati del cliente per ottenere sia il preventivo del contratto base tramite PREVENTIVASS sia quello del contratto che la compagnia desidera offrire alternativamente.
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