PRONTO PER IL CDM IL DLGS ATTUATIVO DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA VOLUTA DA MARTA CARTABIA

di Francesco Cerisano
Mediazione a tutto campo nel processo civile. La conciliazione obbligatoria, condicio sine qua non per la procedibilità dell’azione, si estende ai contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione e subfornitura. I procedimenti di mediazione potranno essere attivati anche dagli amministratori di condominio che sottoporranno all’approvazione dell’assemblea il verbale con l’accordo di conciliazione individuato dalle parti o la proposta conciliativa del mediatore.

I minori (che abbiano compiuto 12 anni o anche di età inferiore se dotati di capacità di discernimento) avranno voce in capitolo in tutti i procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che li riguardano. Corsia preferenziale per le impugnazioni dei licenziamenti nelle quali sia proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e per le cause originate da atti di violenza di genere o domestica.

Sono alcune delle novità contenute nel decreto legislativo attuativo della legge delega sulla riforma del processo civile (legge n.206/2021) voluta dalla ministra della giustizia Marta Cartabia. Il dlgs è approdato ieri sul tavolo del preconsiglio in vista del prossimo approdo in consiglio dei ministri.

Conciliazione rafforzata

Come detto, la conciliazione si estende ai contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione e subfornitura. I procedimenti di mediazione potranno essere attivati anche dagli amministratori di condominio che sottoporranno all’approvazione dell’assemblea il verbale con l’accordo di conciliazione individuato dalle parti o la proposta conciliativa del mediatore. Incentivati gli accordi di conciliazione da parte delle amministrazioni pubbliche grazie allo scudo da responsabilità contabile (salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave) a beneficio dei rappresentanti della p..a che concludano le mediazioni. Inoltre tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione saranno esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. I verbali con l’accordo di conciliazione saranno esenti da imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro. E viene incrementato l’importo massimo del credito d’imposta riconosciuto alla parte per l’indennità corrisposta all’organismo di mediazione che viene portato da cinquecento a seicento euro. L’estensione della mediazione obbligatoria riguarderà anche le procedure monitorie. In caso di opposizione al decreto ingiuntivo, la parte che ha proposto ricorso avrà l’onere di avviare la procedura di mediazione, pena la declaratoria di improcedibilità della domanda da parte del giudice e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

L’opinione del minore conta

In attuazione della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo la riforma prevede che il minore che abbia compiuto 12 anni o anche di età inferiore, se capace di discernimento, debba essere ascoltato dal giudice. Si prevede che scelte cruciali per la vita del minore come quella della residenza o della scuola debbano essere assunte concordemente dai genitori. In caso di dissenso e su richiesta di uno di essi, sarà il giudice ad esprimersi. In pratica si riconosce al minore un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate a incidere nella propria sfera individuale.

Licenziamenti

Il principio generale espresso dal dlgs è che la trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l’ impugnazione del licenziamento con domanda di reintegrazione nel posto di lavoro abbiano carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto”. E’ stata prevista la possibilità per il giudice di ridurre i termini del procedimento fino alla metà, tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso, garantendo, a tutela del convenuto e del terzo chiamato in giudizio, un temine congruo (non minore di 20 giorni) tra la data di notificazione del ricorso e quella dell’udienza di discussione e per la loro costituzione in giudizio.

Violenza domestica

L’obiettivo della delega, spiega la relazione illustrativa allegata al dlgs, è “evitare il verificarsi, nell’ambito dei procedimenti civili e minorili, aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ed in particolare l’affidamento dei figli minori, di fenomeni di vittimizzazione secondaria”, ossia di sottovalutazione dei fenomeni di violenza da parte delle autorità chiamate a reprimerli. Sarà sufficiente che anche solo in uno degli atti introduttivi siano presenti allegazioni di violenza di genere o domestica, o di abuso, per garantire una trattazione più rapida del procedimento, con attenzione anche nelle fasi preliminari del giudizio. In presenza di allegazioni di violenza domestica, di genere o di abuso sarò omesso il tentativo di conciliazione, e sarà vietata la mediazione.

Separazione e divorzio, domande in contemporanea

Il dlgs dà attuazione a uno dei principi di delega contenuti nell’art. 1, comma 23, lett. bb), l. n. 206/2021, nella parte in cui si invita il legislatore delegato a “prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest’ultima sia procedibile solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l’autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti”.

Per dare risposta a questa esigenza, il dlgs prevede la possibilità di proporre contemporaneamente il giudizio di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, in quanto, come di recente affermato dalla Cassazione, la contemporanea proposizione di domande di stato, tra le quali sussista rapporto di pregiudizialità (essendo necessario il passaggio in giudicato dell’una domanda perché ricorra la condizione per proporre l’altra) non è ostacolata dall’esistenza di un rapporto di pregiudizialità, potendo la seconda domanda essere decisa solo all’esito del passaggio in giudicato della prima. “La possibilità, sia per il ricorrente sia per il convenuto, di proporre contemporaneamente domanda di separazione e di divorzio nel medesimo giudizio, garantirà economie processuali”, spiega la relazione del dlgs.

Arbitrato societario

Il principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 15, lett. f, della l. 26 novembre 2021, n. 206, impone l’inserimento delle disposizioni sull’arbitrato societario all’interno del codice di procedura civile.

L’indicazione della legge di delega è solo quella di trasporre le norme esistenti, apportando una sola modificazione: prevedere la reclamabilità dinanzi al giudice ordinario delle ordinanze con cui gli arbitri societari sospendono l’efficacia di delibere assembleari.
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