LE NOVITÀ IN MATERIA FISCALE CONTENUTE NEL DECRETO N. 36/2022 (PNRR 2) CONVERTITO IN LEGGE
di Matteo Rizzi
Stretta antievasione da Pnrr: obbligo di accettazione dei pagamenti con il Pos e sanzioni, fatturazione elettronica anche per i forfettari, dati dei pagamenti elettronici alle Entrate e lotteria degli scontrini istantanea. Chiarito anche l’utilizzo del sismabonus al 110%. È quanto prevede l’articolo 18 del decreto-legge Pnrr 2 del 30 aprile 2022, n. 36 recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e la sua conseguente conversione in legge (n. 79/2022, in Gu n. 150 del 29/6/2022), approvato da senato e camera la settimana scorsa.

Pos e sanzioni. Con il decreto Pnrr 2 diventa obbligatorio accettare, per tutti gli esercenti, anche professionali, i pagamenti con il Pos: bancomat, carte di credito e carte prepagate. L’unica eccezione è quella dell’impossibilità tecnica, ad esempio, in luoghi remoti in cui è assente la ricezione della linea telefonica.

Sono quindi entrate in vigore dal 30 giugno 2022 le relative sanzioni: si applica una sanzione di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione nel caso di rifiuto da parte dell’esercente di accettare il pagamento con Pos.

Inoltre, si applicano le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.

Viene dunque esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (la cosiddetta oblazione amministrativa).

Era già stato il decreto Pnrr 1 (n. 152/2021) a stabilire le sanzioni all’art. 19-ter a decorrere dal 1° gennaio 2023 (scadenza ora anticipata). L’obbligo di accettare i pagamenti con carte di debito era comunque già in vigore dal 20 giugno 2014 con l’art. 15 del dl n. 179/2012, gravante sui soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali. Successivamente, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) aveva esteso l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito.

Fatturazione elettronica ai forfettari. Il comma 2 estende l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari, i soggetti a cui è applicata un’imposta unica del 15% e con un fatturato non superiore ai 65.000 euro. Il comma 3 specifica, invece, che l’obbligo entra in vigore dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito un fatturato superiore a 25.000 euro. Mentre la e-fattura partirà dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Conseguentemente, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 (luglio-settembre 2022), le sanzioni (articolo 6, comma 2, dl 471/1997), non si applicano per i nuovi forfettari che devono adempiere l’obbligo se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello dell’operazione.

Nella relazione per orientare le azioni del governo volte a ridurre l’evasione fiscale da omessa fatturazione si individuavano possibili misure da adottare per contrastare l’omessa fatturazione, e si evidenziava che la mancata estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti con regime forfettario dava luogo a limitazioni nello svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione. Infatti, nel 2019, i forfettari erano più di 1,8 milioni e la mancanza delle informazioni relative alle loro operazioni ha creato una lacuna nei dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate in merito all’attivazione di iniziative volte «a stimolare la compliance».

Inoltre, secondo la relazione, tenuto conto che l’obbligo della e-fattura entrato in vigore il 1° gennaio 2019 ha portato ad una riduzione del gap Iva, rispetto al 2018, di circa 2,4 punti percentuali, con un extra gettito di circa 3,5 miliardi di euro, l’ampliamento della platea dei soggetti sottoposti allo strumento potrebbe comportare un’ulteriore riduzione del gap Iva.

Dati dei pagamenti elettronici alle Entrate. Il comma 4 introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento con Pos prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati sui pagamenti sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico.

In tal modo l’Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti.

Gli intermediari sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, che a sua volta raccoglierà le informazioni nell’Anagrafe tributaria, tramite la società PagoPa Spa, i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

Secondo gli ultimi dati della relazione annuale di Banca d’Italia, il numero delle operazioni con carte di pagamento sfiora i 7 miliardi.

A tale proposito, l’articolo 22, ai commi 1 e 1-bis del dl 124/2019 aveva introdotto un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate, per transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, a decorrere dal 1° luglio 2020. Il comma 1-ter (inserito successivamente dall’art. 11-bis, comma 10, del decreto- legge n. 73 del 2021) stabiliva che tale credito d’imposta sia innalzato al 100% delle commissioni maturate tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione adottino strumenti di pagamento elettronico che consentano il collegamento con strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Lotteria degli scontrini. Il comma 4-bis reca delle modifiche ai commi 540 e 544, dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in materia di lotteria degli scontrini introducendo la possibilità di avere lotterie sia istantanee, sia differite, anche differenziate per entità e numero dei premi. Uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, dovranno disciplinare le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l’attuazione delle lotterie.

A partire dal 1° febbraio 2021 possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto. Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale. Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l’acquirente sia per l’esercente presso cui è avvenuto l’acquisto.

Nella relazione per orientare le azioni del governo volte a ridurre l’evasione fiscale da omessa fatturazione la meccanica di partecipazione («per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria») veniva indicata come un elemento frenante («barriera all’ingresso») e, pertanto, veniva prospettato un più agile sistema di validazione attraverso una app di gioco.

Sismabonus. Il comma 4-bis reca una modifica alla disciplina della detrazione al 110%-superbonus in particolare al comma 4 dell’articolo 199 del decreto n. 34 del 2020 in materia di realizzazione di interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. La norma stabilisce che per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
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