MANO PESANTE DELLA CASSAZIONE: A NULLA RILEVA CHE IL PAZIENTE SIA GIÀ ASSISTITO DA INFERMIERI
di Aurelio Panetta e Francesca Panetta
Integra il reato di rifiuto di atti di ufficio, la condotta del medico di guardia in servizio presso una casa di cura che, richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico in relazione alla progressiva ingravescenza delle condizioni di salute di un paziente ivi ricoverato, ometta di procedere alla visita ed alla diretta valutazione della situazione, a nulla rilevando che il paziente sia comunque assistito dal suddetto personale, incaricato di monitorarne le condizioni fisiche e i parametri vitali, e che, in tal caso, la valutazione del sanitario si fondi soltanto su dati clinici e strumentali.

La Corte di Cassazione, in applicazione di tale principio, con la sentenza numero 23406 che è stata depositata il 15 giugno 2022, ha rigettato un ricorso di cassazione proposto dall’imputato avverso una decisione della Corte di appello di Catanzaro confermativa della sentenza del Tribunale di Castrovillari, appellata dallo stesso imputato, che lo condannava al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

Turpiloquio

I fatti traggono origine per avere, l’imputato quale incaricato di pubblico servizio in qualità di medico del reparto di “Divisione medicina” del nosocomio di Cariati, rifiutato indebitamente un atto del suo ufficio, (articolo 328, comma 1 del codice penale) che per ragioni di sanità doveva essere compiuto senza ritardo, omettendo di visitare e di prestare le necessarie cure ad un paziente, ricoverato presso il reparto per un «versamento pleurico destro in paziente neoplastico» a seguito di accesso al Pronto Soccorso per difficoltà respiratorie con l’assegnazione al triage di codice giallo (condizioni di emergenza).

Secondo quanto è stato riportato dall’accusa, il sanitario faceva accesso al reparto dopo circa cinquantacinque minuti dall’inizio del suo turno pomeridiano.

E immediatamente esprimeva disappunto per il sollecito ricevuto, riferendo ad alta voce le seguenti considerazioni, anche alla presenza dei familiari del predetto degente: «mi avete rotto i coglioni per uno per cui non c’è niente da fare, che ha un versamento che fa pietà».Non basta. Ancora, rivolgendosi al figlio del predetto paziente, che ne aveva sollecitato la visita e lo aveva invitato a moderare il tono di voce perché il paziente non ascoltasse i suoi commenti, così si esprimeva «chi cazzo sei tu per insegnarmi come mi devo comportare? Sai che ti dico? Io tuo padre non lo visito proprio».

La decisione

La VI Sezione non condivide le doglianze difensive, secondo cui non si può ritenere che via sia stata un’omissione della visita senza prima accertare che tipo di visita fosse necessaria (anche perché i referti strumentali erano già espletati), a necessità della visita stessa o precisare se le cure fossero nella specie necessarie o utili. Né condivide la doglianza secondo la quale se i provvedimenti concreti che si assumono omessi appartengono alla sfera della discrezionalità tecnica del pubblico ufficiale, e non sono dunque strettamente doverosi ed in ogni caso imposti, non si può configurare l’omissione, il ritardo o il rifiuto di atti di ufficio, e viene meno la stessa materialità del delitto di cui all’art. 328 c. p. La Corte osserva che le sentenze di merito hanno accertato che il paziente era stato solo visitato dal pronto soccorso e necessitava dell’accurata visita del sanitario competente per stabilire le cure necessarie. Non solo. Quelle sentenze precisano che si era obiettivamente al di fuori dell’ambito della discrezionalità tecnica del medico, in quanto le condizioni del paziente erano critiche e sussisteva un preciso obbligo del medico di procedere immediatamente alla visita del paziente, peraltro in attesa da un’ora e mezza. La Corte ricorda che il reato di rifiuto di atti di ufficio ricorre ogni qual volta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall’ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione. Il rigetto del ricorso non ha comportato la declaratoria dell’intervenuta prescrizione del reato contestato.
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