LINEA DURA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ DELL’INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Duro colpo all’avvocato cassazionista che sottoscrive la procura quando la società cliente è estinta e cancellata dal registro delle imprese, così da essere condannato in solido al contribuente ex liquidatore alla refusione delle spese a favore dell’Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.21713 dell’8 luglio 2022 sposa la linea dura e ritiene che la responsabilità dell’inammissibilità del ricorso in ultima istanza sia da suddividersi tra chi non ha il potere di rappresentanza e chi ha avallato tale situazione. Il fatto deriva da un ricorso presentato presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e poi in appello presso la Commissione tributaria regionale del Lazio in opposizione ad un avviso di accertamento per ipotetica evasione fiscale a seguito di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

La cooperativa vide rigettarsi il ricorso in primo grado mentre ulteriori avvisi di accertamento notificati alle persone fisiche venivano annullati per via della carenza di prove nella condotta evasiva. A seguito della cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data 2012, il già liquidatore propose l’appello che i giudici del gravame ritenevano inammissibile per il difetto di legittimazione ad agire del’ex-rappresentante in capo alla cooperativa non più esistente.

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Registrati

Fonte:
logoitalia oggi7