La Commissione europea ha aperto lo scorso maggio due consultazioni target, destinate agli esperti del settore, sulla revisione della Direttiva sui servizi di pagamento (Psd2) e sull’open finance e la condivisione dei dati nel settore finanziario. Entrambe rientrano nella strategia della Commissione per l’Unione dei mercati dei capitali (CMU). Anasf ha partecipato alla fase consultiva inviando i propri commenti al legislatore europeo. La Psd2 mira a creare un mercato dei pagamenti dell’Ue integrato, competitivo e innovativo, con un elevato livello di protezione dei consumatori, la sicurezza dei pagamenti e la loro facilità d’uso. Ha anche stabilito le regole dell’open banking, in base alle quali l’utente di un servizio di pagamento può condividere in modo sicuro alcuni dati del proprio conto al fine di ricevere servizi regolamentati da fornitori terzi.

La revisione della Direttiva intende indagare lo stato attuale di implementazione dell’open banking e capire se devono essere apportate modifiche/integrazioni all’attuale regolamentazione. Anasf nel parere inviato in risposta alla consultazione ha rilevato che la Direttiva ha contribuito a migliorare la parità di condizioni tra le diverse categorie di fornitori di servizi di pagamento, ha creato un ambiente che ha stimolato l’innovazione e migliorato la trasparenza e il livello di protezione per gli utenti.

L’open finance si riferisce invece all’accesso ai dati dei clienti (imprese e consumatori), detenuti da intermediari del settore finanziario e/o da altri detentori di dati, da parte di fornitori di servizi terzi per fornire loro un’ampia gamma di servizi finanziari e informativi. L’innovazione tecnologica del mercato e l’uso dei dati personali degli utenti finali potrebbe facilitare lo sviluppo di nuovi servizi personalizzati basati sui dati. La finanza aperta non ha al momento una regolamentazione che ne definisca criteri e modalità di utilizzo.

Nei commenti inviati alla Commissione, Anasf ha evidenziato che i prodotti che porteranno più benefici ai clienti retail saranno gli strumenti di gestione patrimoniale personale per monitorare e gestire attività e passività (ad es. gestione degli obiettivi finanziari, analisi degli investimenti e dei loro rendimenti, monitoraggio di fattori patrimoniali quali risparmio, spesa e budget) e gli strumenti digitali per valutare il profilo ESG di prodotti finanziari, come l’impatto ambientale del portafoglio di investimento. L’Associazione è convinta che in una prima fase solo le istituzioni finanziarie regolamentate dovrebbero essere autorizzate a condividere i loro dati con il permesso dei clienti. Anasf ha altresì indicato alla Commissione che, nonostante i principi di tutela in materia di privacy stabiliti in Europa dal Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR siano efficaci, esiste comunque il rischio che i clienti non comprendano pienamente gli obblighi contrattuali, dando inconsapevolmente il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, senza comprenderne le finalità. Le Istituzioni dovrebbero inoltre effettuare una valutazione costante dell’utilizzo dei dati da parte dei fruitori degli stessi, anche, e soprattutto, dal punto di vista etico e sociale. Anasf ha evidenziato che il quadro della finanza aperta comporta un possibile rischio di accumulo di dati, che può portare alla creazione di monopoli: ne costituiscono un esempio evidente il social network Meta o i principali motori di ricerca che hanno a loro disposizione innumerevoli dati dei cittadini Eu. L’Associazione ritiene che il mercato non sia ancora maturo per una standardizzazione dell’utilizzo dei dati, dopo oltre quindici anni di applicazione della MiFID che ha stabilito regole precise sulla profilazione della clientela e sulle regole di adeguatezza. Il consulente finanziario non si limita infatti a compilare il questionario di profilazione, ma deve spiegare i quesiti al cliente, la loro finalità e porre anche domande che esulano da quelle inserite nel questionario, contribuendo all’educazione finanziaria del cliente. Anasf ritiene quindi che possa trasferirsi online la parte tecnica legata alla compilazione del questionario, ma non certamente la prestazione professionale svolta dal consulente finanziario legata alla conoscenza approfondita del cliente. (riproduzione riservata)
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