L’UFFICIO DEL MASSIMARIO SUI REATI SU FONDI COVID: CARCERE FINO A 5 ANNI, MULTE A 100 MILA €
di Dario Ferrara
Tempi duri per i furbetti del Superbonus dopo il boom delle truffe coi crediti d’imposta fittizi. Il giro di vite del decreto sostegni ter introduce un reato ad hoc per le attestazioni e le asseverazioni mendaci rese dai tecnici sui progetti per uscire dalla crisi Covid: si tratta, spiega la Cassazione, di una particolare fattispecie di falso ideologico dichiarativo; un delitto punito con «particolare rigore» specie nella pena pecuniaria, osserva l’ufficio del massimario della Suprema corte nella relazione 31/2022 sulla novità normativa dell’articolo 28 bis del decreto legge 4/2022, inserito in sede di conversione ad opera della legge 25/2022; il tecnico abilitato che mente o omette informazioni necessarie rischia la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50 mila a 100 mila euro. E se non c’è il dolo, ma soltanto la colpa, scatta la sanzione amministrativa da 2 mila a 15 mila euro per ciascuna delle attestazioni o asseverazioni taroccate. Senza dimenticare la polizza assicurativa che il professionista deve stipulare per la responsabilità civile.

Presidio specifico. Contro la recessione innescata dalla pandemia Sars-Cov-2 la legislazione d’emergenza ha immesso «ingenti flussi di liquidità» nel circuito economico nell’ambito del temporary framework 2020 della Commissione europea. Il tutto sotto forma di agevolazioni per l’accesso al credito e di attribuzioni a fondo perduto in veste di agevolazioni fiscali. Se le sovvenzioni pubbliche generano (anche) frodi, il decreto sostegni ter affina la risposta sanzionatoria. E lo fa pure modificando l’articolo 119 del decreto legge 34/2020, il dl rilancio adottato proprio alla fine del lockdown, laddove disciplina i bonus edilizi.

Sono state le «esigenze di tempestività» connesse al virus a far sì che il sistema delle erogazioni si affidi alle asseverazioni e alle attestazioni: l’intervento del tecnico abilitato s’inserisce nella sequenza del procedimento che ha esito nella concessione dell’incentivo. Ma ricadono dunque sul professionista, in quanto soggetto attrezzato sul piano scientifico, le responsabilità che scaturiscono dalla comunicazione di dati e informazioni che non corrispondono al vero. E l’amministrazione pubblica che fa? I controlli degli enti erogatori sono rimandati a un momento successivo e risultano per giunta eseguibili a campione, dunque meramente eventuali. Decisivo, invece, il ruolo del professionista per l’accesso del contribuente alle detrazioni fiscali: negli interventi di efficientamento energetico il tecnico è chiamato ad asseverare sia i requisiti tecnici sia la congruità delle spese affrontate per i lavori. Idem vale per le opere antisismiche rispetto sia all’efficacia delle misure sia degli oneri sostenuti. Sui bonus edilizi, poi, c’è da garantire la congruità degli esborsi per esercitare l’opzione di cessione del credito oppure per ottenere lo sconto in fattura invece di fruire dei benefici fiscali. Insomma: il potere pubblico delega alcune sue prerogative al libero professionista e per cautelarsi introduce «uno specifico presidio sanzionatorio», costituito dalla speciale ipotesi di falso ideologico dichiarativo.

Due fronti. Sulle scelte del legislatore pesa ancora una volta la giurisprudenza della Cassazione: compie il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico l’esperto qualificato iscritto in un albo speciale che rende attestazioni mendaci rispetto a circostanze di fatto che sono oggetto di percezione diretta e che riversa nell’atto pubblico; il tutto quando la sua «garanzia» costituisce la premessa di un provvedimento dell’autorità, senza la quale l’autorità pubblica, amministrativa o giudiziaria, dovrebbe o potrebbe disporre l’accertamento d’ufficio. Emblematico, in tal senso, è il caso affrontato dalla Suprema corte nella sentenza 12733/20, pubblicata dalla quinta sezione penale: è condannato per il delitto ex articolo 483 cp il tecnico incaricato dell’asseverazione che rende un falso giuramento al cancelliere rispetto alla sua perizia, nella quale garantisce, contrariamente al vero, che l’immobile verificato non ha subito interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio di concessione edilizia, almeno in epoca successiva a una determinata data. Che cosa cambia col reato anti frodi Superbonus? Il falso ideologico si configura su due fronti: da una parte sui dati oggettivi, che hanno dunque un contenuto strettamente informativo e sono ritenuti rilevanti per definire i requisiti tecnici del progetto e la realizzazione dell’intervento; dall’altra parte sulla congruità delle spese, che deve essere apprezzata rispetto ai massimali indicati dal provvedimento emesso dal ministero della transizione ecologica.

Volontà e verità. La nuova figura di reato, ricordano gli Ermellini, riflette l’impostazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui il falso dichiarativo scatta anche in relazione agli atti dispositivi, i quali contengono una dichiarazione di volontà, e non di verità, dell’autore. Ma a condizione che la dichiarazione si fondi sull’esistenza di una situazione di fatto che costituisce il presupposto indispensabile per il compimento dell’atto; rispetto al fatto sotteso la dichiarazione ha un contenuto soltanto descrittivo: diventa penalmente rilevante anche la semplice omissione dell’asseveratore che non ne fa menzione; un po’ come avviene nel reato urbanistico ex articolo 20 del testo unico dell’edilizia, introdotto dalla legge 106/11, che punisce le false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni sull’esistenza di requisiti e presupposti per il rilascio del permesso di costruire. Di più. Sul bonus edilizio la falsa dichiarazione dell’ingegnere o dell’architetto si può configurare anche rispetto a enunciati che hanno un contenuto valutativo e sono basati su di un apprezzamento discrezionale di natura tecnica: a patto, però, che l’attestazione sia resa in un contesto che implica l’accettazione di parametri di valutazione determinati dalla legge oppure indiscussi sul piano tecnico; parametri che invece il professionista contraddice in modo consapevole e senza offrire un’adeguata giustificazione.

Dolo specifico. Ancora. La norma individua un elemento di dolo specifico, vale a dire il fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, che nella stragrande maggioranza dei casi è l’unico elemento che determina la falsa dichiarazione, ma che fa scattare una circostanza aggravante: la scelta «denota una chiara volontà di anticipazione della tutela ed è espressiva di un’opzione di rigore», si legge nella relazione. Il tutto esattamente come accade per l’omologo reato di falso di cui all’articolo 236 bis della legge fallimentare: la disposizione sanziona le attestazioni non veritiere rese nel contesto delle procedure concorsuali, dal concordato preventivo agli accordi di ristrutturazione dei debiti, passando per piani attestati e liquidazione coatta amministrativa. E non c’è dubbio che il legislatore si sia ispirato alla tutela penale prevista nei casi di crisi d’impresa per combattere le frodi Superbonus.

Massimale allineato. Veniamo alla polizza assicurativa per la responsabilità civile che il tecnico abilitato deve stipulare per coprire eventuali danni derivanti dall’attività prestata: si tratta di un obbligo introdotto anche a garanzia del bilancio dello Stato oltre che del rischio finanziario sopportato dal privato che commissiona l’opera. La polizza va resa «partitamente per ciascun intervento» che comporta attestazioni o asseverazioni: il massimale è allineato all’importo complessivo dei lavori. È superata, quindi, l’incertezza creata dalla precedente disposizione, troppo generica, secondo cui il massimale doveva risultare adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e comunque non inferiore alla soglia di 500 mila euro.

Clausola di sussidiarietà. Costituisce, infine, un’ipotesi residuale l’illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria, che pure riguarda il rilascio di attestazioni o asseverazioni infedeli. Il tutto secondo una chiara clausola di sussidiarietà prevista dalla norma («Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato»). Il falso colposo non è rilevante sul piano penale: scatta allora la sanzione amministrativa quando il tecnico abilitato ha garantito circostanze non che non rispondono al vero per «negligenza o imperizia» mentre manca l’elemento soggettivo del dolo, che presuppone la consapevolezza e la volontà della dichiarazione mendace.
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