UNA CIRCOLARE DI ASSONIME DEDICATA ALL’ANALISI DELLE NOVITÀ DEL CODICE DEL CONSUMO
di Antonio Ciccia Messina
Monetizzazione dei dati personali in vista. Con il nuovo articolo 135-octies del Codice del consumo, inserito dal d.lgs. 173/2021, che permette di pagare con dati i servizi e contenuti digitali, si è fatto un significativo passo in avanti per la costruzione di un mercato incentrato sul riconoscimento del valore economico del dato personale: è quanto sostiene Assonime, associazione delle società per azioni, nella circolare 22 del 13/7/2022, dedicata alla analisi delle nuove disposizioni del Codice del consumo sulle garanzie nella vendita di beni e nella fornitura di contenuti o servizi digitali. Tra le novità, la circolare mette sotto i riflettori il comma 4 del nuovo articolo 135-octies del codice del consumo, a prima vista formulato quale un aumento delle tutele del consumatore digitale. In effetti, la disposizione estende le tutele (recessi, conformità, indennizzi, ecc.) previste per le forniture digitali anche al caso in cui il consumatore dà in cambio dati personali. E cioè si applicano le norme di tutela sulla vendita anche quando il consumatore non paga con moneta, ma paga con informazioni personali.

Assonime illustra due profili. Il primo profilo evidenzia che il legislatore ha finalmente colto quello che capita da anni quotidianamente in Internet ovvero servizi apparentemente gratuiti in realtà pagati con le informazioni che l’utente inserisce in rete.

Anziché l’attuale far west, quindi, il merito del d.lgs. 173/2021 (che recepisce la direttiva Ue 2019/770) è avere dato regole di tutela per gli individui: anche quando c’è scambio di beni digitali contro dati (che a loro volta saranno usati dall’imprenditore per fare affari), anche in questi casi il consumatore ha un fascio di garanzie.

Il secondo profilo, sottolineato dalla circolare, è che mentre lo si disciplina, al contempo il fenomeno viene sdoganato e non c’è più dubbio sul fatto se sia legittimo.

Se, quindi, da un lato, ci sono le affermazioni di principio sull’impossibilità di considerare come merce i dati, dall’altro lato la circolare constata (al di là delle opinioni) che la scelta del legislatore di considerare la cessione di dati, quale controprestazione a carico del consumatore, apre la strada a un sistema sempre più incentrato sul riconoscimento del valore economico del dato.

Se i dati possono essere la moneta per pagare forniture, allora potrebbe essere breve il passo per considerarli materie prime o prodotti finiti (come, peraltro, già capita nel mercato dei profili elaborati a partire da dati forniti da una persona). A riguardo delle nuove norme, in ogni caso, rimangono alcune questioni interpretative. La prima riflette sulla compatibilità delle tutele della normativa sulla privacy: ad esempio quali sono i limiti della revoca del consenso all’uso di dati forniti per pagare: non sarebbe come impedire l’uso dei denari consegnati alla cassa? Un’altra questione è come calcolare il valore di acquisto dei singoli dati: ad esempio, cosa si può in concreto acquistare con dati anagrafici o con dati sulle abitudini di acquisto e così via.
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