L’INDIRIZZO DELLE ENTRATE SUI PROFILI DI RESPONSABILITÀ LEGATI ALLA COMPRAVENDITA DEI BONUS
di Giuliano Mandolesi
Il cessionario negligente che ha acquistato un credito derivante dai bonus edilizi senza aver fatto gli opportuni controlli risponde in solido con il cedente qualora la detrazione si rilevi non spettante e venga recuperata dall’amministrazione finanziaria. La responsabilità in solido scatta sia in caso di cessione diretta, sia per le operazioni di sconto in fattura qualora, rispettivamente, il cessionario o il fornitore non abbiano applicato in fase di istruttoria per l’acquisizione dei tax crediti la «specifica diligenza richiesta», da verificare anche sulla base di sei indici stabiliti dall’amministrazione fiscale.

Questa è una delle principali indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate sui profili di responsabilità nell’ambito delle cessioni dei tax credit collegati ai bonus edilizi, ai sensi degli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 (il decreto rilancio), e presente nella maxi circolare 23/E, pubblicata lo scorso 23 giugno, che fa ordine principalmente sul superbonus, raccogliendo gli ultimi aggiornamenti e chiarimenti.

La specifica diligenza. Il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, già nel documento prodotto in seguito all’audizione in senato dello scorso 10 febbraio 2022, aveva rilevato come le disposizioni antifrode, introdotte per la prima volta con il dl 157/2021 (il cosiddetto decreto Antifrode), tutelavano gli acquirenti in buona fede dei crediti, limitando il numero di cessioni effettuabili e rendendo più semplici le verifiche sull’effettiva sussistenza dei bonus (e della relativa documentazione).

Va preliminarmente evidenziato che, come indicato anche nella circolare 23/E, qualora l’amministrazione fiscale identifichi una detrazione parzialmente o totalmente non spettante, il recupero dell’importo contestato è effettuato unicamente nei confronti del soggetto beneficiario (in ottemperanza a quanto disposto all’articolo 121 c. 4 del dl 34/2020) e fornitori e cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al tax credit ricevuto. In presenza però di concorso nella violazione scatta anche la responsabilità solidale e la stessa è rilevabile qualora cessionario o fornitore, nell’istruttoria in fase di acquisizione del credito, abbiano «omesso il riscorso alla specifica diligenza richiesta attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito».
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