SI TRATTA DI UNA DELLE PREVISIONI DEL DECRETO AIUTI, CHE È STATO CONVERTITO IN LEGGE DAL SENATO
di Fabrizio G. Poggiani
Possibile cessione dei bonus edilizi a favore anche delle partite Iva da parte delle banche e dei soggetti vigilati. Resta, però, il vincolo che il cessionario risulti correntista presso l’istituto di credito o la capogruppo. Con interventi eseguiti nelle unifamiliari nella misura di almeno il 30% entro il prossimo 30 settembre, detraibili nella misura del 110% le spese relative sostenute fino al 31/12/2022.

Queste le ennesime modifiche introdotte, nella disciplina della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, e sulla cessione e sconto in fattura, di cui al successivo art. 121, dall’art. 14 della legge, votata con la fiducia il 14 luglio 2022 dall’aula del Senato, di conversione del cosiddetto decreto “Aiuti” (decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, si veda ItaliaOggi di ieri).

Unifamiliari. La detrazione maggiorata del 110%, dopo l’intervento in commento, spetta anche per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari da persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31/12/2022, a condizione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo; in tal caso nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai fini della disciplina del 110%); la modifica è intervenuta attraverso la sostituzione del secondo periodo, del comma 8-bis dell’art. 119 del dl 34/2020.

Si ritiene, dal tenore letterale della norma, che anche i lavori successivi al 30/06/2022, con presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILAS) anche dopo la detta data, sempre che l’intervento risulti eseguito entro il 30/09/2022 nella misura di almeno il 30% dell’intervento complessivo, siano agevolabili con il superbonus.

Naturalmente, per le spese sostenute entro lo scorso 30/06, non è necessario far riferimento al nuovo comma 8-bis dell’art. 119 del dl 34/2020, per fruire della detrazione maggiorata del 110%, in quanto resta valido il termine ordinario, di cui ai commi 1 e 4 del medesimo art. 119.

Cessione e sconto. L’art. 121 del dl 34/2020 è stato ulteriormente modificato dall’art. 14 del dl 50/2022 (decreto Aiuti) per effetto del quale banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono sempre effettuare la cessione a favore dei propri correntisti che siano “clienti professionali privati” intesi, ai sensi dell’art. 6, comma 2-quinques, del dlgs 58/1998, come clienti in possesso di esperienza, conoscenze e competenza necessaria per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi assunti, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

L’allegato n. 3) alla delibera Consob del 15/02/2018 n. 20307, cui si rimanda, definisce i clienti professionali di diritto ovvero banche, imprese di assicurazione, agenti di cambio, fondi pensione, imprese di grandi dimensioni (totale bilancio di 20 milioni di euro, fatturato netto 40 milioni di euro, fondi propri 2 milioni di euro) e clienti professionali su richiesta, diversi da quelli di cui sopra, che possono effettuare specifica istanza in presenza di determinati requisiti dimensionali. Nell’ambito della disciplina della detrazione maggiorata del 110%, si dispone ora che è sempre consentita alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del dlgs 385/1993, la cessione a favore di soggetti, diversi dai consumatori o utenti (soggetti, per esempio, titolari di partita Iva), come definiti dall’art. 3, comma 1 , lett. a), del codice del consumo, di cui al dlgs 206/2005 (novità introdotta in sede di conversione), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le disposizioni in commento si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni, di cui alle lett. a) e b) del comma 1 del dl 34/2020. In estrema sintesi, per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti (società, professionisti e partite Iva, con la sola eccezione dei consumatori) ma con un limite temporale, giacché il comma 3 del successivo art. 57 precisa che le nuove disposizioni, in materia di cedibilità del credito, si rendono applicabili alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle entrate a partire dall’1/05/2022.
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