DAL 15 LUGLIO I NUOVI OBBLIGHI, FRUTTO DELLA RIFORMA, IMPONGONO UN NUOVO MODO DI OPERARE
di Marcello Pollio;
Dal 15 luglio 2022 fare l’amministratore di società e imprese non è più la stessa cosa. I tempi sono strettissimi e bisogna subito adeguare il modo di fare business con nuovi assetti organizzativi e con non semplici oneri di aggiornamento culturale. Insomma, quest’anno, chi governa le imprese dovrà studiare sotto l’ombrellone perché l’entrata in vigore delle novità apportate dalla riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii, dlgs 14/2019) a cura del dlgs 17 giugno 2022, n. 83, stravolge il modo di pensare e agire di chi ha responsabilità nella conduzione di aziende, soprattutto in periodi in cui le turbolenze rendono la navigazione sempre più complicata e piena di rischi.

Una concreta necessità. Non si tratta solo di un allarmismo dettato dalla necessità, dato che le norme sono entrare in vigore con un preavviso di vacatio legis ridottissimo, bensì di una concreta necessità che gli amministratori hanno (immediatamente) percepito: occorre dotarsi di nuovi strumenti per prevenire, curare e affrontare i possibili segnali di pericolo della perdita della continuità aziendale, che ora sono coniati da specifiche disposizioni e non più genericamente ipotizzati da principi generali. Nei blog e nelle chat dedicate alle novità legislative, infatti, tutti gli operatori (imprenditori, dirigenti, professionisti, commercialisti e anche avvocati) si stanno informando su quali misure dovere attuare per essere compliant alla normativa. Nuovi strumenti di monitoraggio, cruscotti di controllo, misurazione della gestione e molto altro ancora, sono oggi guardati sotto una nuova prospettiva: senza, l’amministratore è “nudo”, è privo di protezione da responsabilità patrimoniali che la legge oggi aggrava attraverso le disposizioni del Ccii (si veda tabella).

È come se dal 15 luglio si fosse aperto uno squarcio nel terreno e si fosse preso atto che senza un sistema antisismico il proprio “building” non potrà più stare in piedi. Il building però non è un palazzo statico, che una volta messo in sicurezza lascia tutti tranquilli; si tratta invece di mettere in sicurezza il business dell’impresa, quindi un contesto dinamico e sempre in evoluzione, costantemente sottoposto agli agenti esterni del mercato e del cambiamento perpetuo. Ecco perché il sistema di monitoraggio e di controllo per monitorare la crisi d’impresa deve essere prospettico, proiettato al futuro e ai possibili rischi che la gestione aziendale può trovare sulla sua strada.

Cosa è cambiato dal 15 luglio. Dal 15 luglio il Ccii ha introdotto, per la prima volta, la definizione di adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa è indicata puntualmente dall’art. 3, il quale stabilisce che gli imprenditori individuali devono adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte e gli imprenditori collettivi dono istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative. L’art. 2086 c.c. prescrive, infatti, a sua volta che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

Leggendo la norma, quindi, non si ritroverebbe alcuno specifico paramento e obbligo per rilevare la crisi d’impresa, sennonché il terzo e quarto comma dell’art. 3 Ccii danno senso e contenuto alla disposizione.

Come devono essere costruiti i nuovi assetti organizzativi. Le misure per prevenire la crisi d’impresa per ritenere adeguati gli assetti organizzativi, infatti, devono, dal 15 luglio, consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di allarme tributaria e previdenziale di cui al quarto comma dell’art. 3 Ccii; c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2 della Composizione negoziata della crisi d’impresa.

La nuova dashboard dei debiti tributari e previdenziali. La vera novità, dopo le sospensioni e i rinvii operati ai sistemi di allerta del vecchio Ccii, prima delle modifiche operate dal dlgs 83/2022, è costituita dai segnali di allarme che il quarto comma dell’art. 3 ora fissa in parametri specifici: (i) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; (ii) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; (iii) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; (iv) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1, cioè le esposizioni (molto esigue) verso Agenzia delle entrate, Inps, Inail e Agenzia della riscossione. I predetti parametri dell’art. 25 novies sono gli stessi che hanno già fatto allertare il fisco ai sensi dell’art. 30 sexies legge 233/2021. Norma che ha avuto una vigenza molto limitata perché ora sostituta dal nuovo Ccii.

IN PRESENZA DI SEGNALI DI ALLARME EX ART. 3 CCII LA PAROLA D’ORDINE È LIMITARE LE RESPONSABILITÀ
Fuori parametri serve un piano
La presenza di segnali di allarme previsti dal nuovo art. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii, dlgs 14/2019) fa presumere l’esistenza della crisi, ma soprattutto, se l’impresa non ha pagato debiti tributari o previdenziali, anche assai esigui, come prevede il quarto comma della predetta disposizione che richiama l’art. 25 novies del Ccii, ecco che la crisi è quasi certa, o almeno così percepita ex lege dall’Agenzia delle entrate, dall’Inps, dall’Inail e dall’Agenzia della riscossione. Ovviamente, si tratta di una presunzione talvolta folle e comunque pericolosa, perché spesso accompagnata da errori del sistema che non tiene conto di avvenute rateizzazioni o di disposizioni speciali che permettono deroghe al pagamento di tributi. Che fare, dunque? Come tutelare l’impresa e come evitare responsabilità per gli amministratori?

Il comportamento virtuoso. Innanzitutto occorre dare atto che il migliore comportamento è prevenire l’emersione di segnali di crisi, cioè fare in modo che esista un sistema di monitoraggio adeguato ed efficiente che eviti che si presentino disfunzioni nella gestione aziendale e siano omessi versamenti di imposte e contributi. Certo tale comportamento in aziende che sono state sempre abituate a fare ricorso alla leva finanziaria tramite rinvio sistematico del pagamento dei tributi non è un trend facile da cambiare o peggio da interrompere immediatamente. Ciononostante, chi si trova dinnanzi a segnali della crisi (si veda altro articolo) oggi deve immediatamente attivare un percorso virtuoso per evitare che dai segnali di crisi si precipiti nella crisi conclamata e peggio nell’insolvenza. Ecco che l’imprenditore deve attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, come prevede l’art. 2086 c.c. e l’art. 3, primo comma, Ccii, per gli imprenditori individuali, che devono assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Le misure sono indicate, di fatto, già dalle lettere b) e c) del primo comma dell’art. 3 le quali richiedono che gli assetti organizzativi siano idonei a verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e idonei a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento della Composizione negoziata.

Il punto, comunque, è che di fronte al rischio di perdita della continuità aziendale l’imprenditore o l’amministratore di società dovranno predisporre un piano di rilancio dell’impresa, pensando alla soluzione per uscire dalla crisi e applicando le indicazioni previste dal decreto del ministero della giustizia 28 settembre 2021, attuativo dell’art. 3 del dl 118/2021, ora assorbito dall’art. 13 del Ccii.

La polvere sotto il tappeto non è (più) possibile. Predisporre un piano per uscire dalla crisi sarà l’unica soluzione. Occorre, infatti, prendere atto che mettere la “polvere sotto al tappeto” non sarà più possibile, giacché le imprese che ricevono le lettere di segnalazione da parte dei creditori pubblici vengono segnalate anche ai loro organi di controllo. Quindi fare finta che non esistano i segnali della crisi comporterà esclusivamente l’aumento delle responsabilità. Responsabilità che il collegio sindacale e il revisore unico vorranno ridurre attraverso l’applicazione del disposto dell’art. 25 octies, secondo comma, Ccii, il quale stabilisce che la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del primo comma e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile.

L’organo di controllo, quando nominato, quindi, funzionerà da vigilante proattivo per fare avviare prima possibile il percorso di risanamento e ristrutturazione dei debiti dell’impresa, con la Composizione negoziata della crisi o con uno strumento previsto dall’ordinamento (si veda tabella).

L’art. 25 octies Cciii, infatti, prevede che l’organo di controllo societario segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17 Ccii. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 del codice civile.

La scelta dello strumento dipende dalla situazione. Le iniziative intraprese dipenderanno dalla situazione in concreto in atto, quindi solo una misurazione dei flussi di cassa e la capacità di sostenere i debiti potranno dire se l’impresa può ristabilirsi, in quanto tempo e come. Così gli amministratori dovranno predisporre un piano di risanamento di un arco temporale coerente alla situazione e utile a garantire il riequilibrio della situazione finanziaria, economica e ad assicurare la permanenza dei parametri patrimoniali.

È proprio quello che già gli adeguati assetti ex art. 3 Ccii richiedono e che il dm 28 settembre 2021 prescrive. Le misure da adottare sono tutte volte a tutelare l’integrità del patrimonio aziendale e quindi a rispettare i doveri degli amministratori ex artt. 2392, 2394, 2476 c.c. Il paradigma dell’esistenza del patrimonio netto non viene mai meno, ma viene affiancato ora dalla misurazione e verifica dell’esistenza del criterio della sostenibilità dei debiti attraverso la verifica dei flussi di cassa almeno nell’arco di dodici mesi, così come indica anche la definizione di “crisi”, fissata dall’art. 2, lett. a), ovvero: “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.” Quando l’impresa scricchiola, l’unico comportamento sensato è quello di valutare quale percorso di risanamento è necessario e quale strumento attuare. Il primo, ovviamente è la Composizione negoziata ex art. 12 Ccii, per concludere, ove possibile, gli strumenti contrattuali ex art. 23, comma 1, lettere a) e c) e quando non possibile un altro strumento previsto dal Ccii (si veda tabella).

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