TRA BLOCCO LAVORI E CHIUSURE PER LE IMPRESA, CRITICITÀ ANCHE SUL REGIME SANZIONATORIO
Superbonus: se il cantiere si blocca allarme rosso per il proprietario. Nel caso in cui si siano già effettuate cessioni a terzi sulla base dei primi stati di avanzamento dei lavori (Sal) si corre il rischio di vedersi revocare anche il relativo beneficio fiscale. Occhio anche alla solidarietà in presenza di concorso nella violazione.

Le conseguenze, in queste situazioni, possono assumere dimensioni anche ben più gravi di quelle relative alla chiusura del cantiere e del blocco dei lavori, tenuto conto anche del regime sanzionatorio afferente alla revoca dei crediti utilizzati. Casi di questo genere, stante l’attuale situazione di totale stallo in relazione alle cessioni dei crediti, potrebbero verificarsi con una certa frequenza a causa delle difficoltà finanziarie in cui si stanno trovano molte delle imprese edili che operano nel settore.

Che cosa possono fare i proprietari dell’immobile sul quale sono in corso i lavori agevolati con il superbonus? Quali contromisure si possono prendere? Come si può evitare che alla situazione di incaglio dell’impresa esecutrice dei lavori e al conseguente blocco degli stessi non consegua anche la revoca dei crediti già oggetto di cessione o sconto in fattura con le conseguenti sanzioni fiscali?

Tutti interrogativi che in questi giorni molti proprietari e amministratori di condominio si stanno ponendo. La crisi dell’impresa esecutrice coinvolge direttamente anche loro.

Due sono le questioni che più agitano il sonno dei beneficiari di lavori in corso di esecuzione: la prima riguarda il fatto che il superbonus ha una scadenza temporale per cui se le opere non sono terminate l’intero intervento perde i benefici. La seconda riguarda invece proprio gli effetti della perdita dell’intero beneficio che ricadranno, interamente sui beneficiari che si troveranno non solo con un immobile sul quale i lavori si sono interrotti ad un certo stadio di completamento ma anche a dovere restituire al fisco, con tanto di gravose sanzioni e interessi, i crediti fiscali già scontati o ceduti.

Attenzione. Al momento della cessione alla banca, ad esempio, il beneficiario ha subito sicuramente una decurtazione a titolo di sconto del suo credito. Un 110, ad esempio, è stato pagato 98 o 99. Ma se si dovesse perdere il beneficio l’importo del credito fiscale da restituire al fisco sarà di nuovo 110 con un ulteriore aggravio di natura finanziaria.

Quanto al regime sanzionatorio tutto dipenderà da come la revoca del beneficio fiscale verrà interpretata dall’Agenzia delle entrate. Se la configurazione dovesse essere quella dei crediti inesistenti la sanzione potrebbe variare dal 100 al 200 per cento del credito ceduto (al netto degli aspetti penalmente rilevanti).

Peraltro, sul campo del recupero e delle sanzioni, non pare efficace nemmeno la recente modifica che prevede l’allargamento della platea cui le banche e le società appartenenti ai gruppi bancari che potranno cedere i crediti acquistati in precedenza, anche in data anteriore alla legge di conversione, a soggetti correntisti non consumatori.

Quello che spaventa e che, quasi certamente, continuerà a limitare la circolazione e, di conseguenza, l’acquisto dei crediti è, in effetti, l’auspicata richiesta, sollecitata alle iscritte anche dall’Associazione bancaria italiana (Abi), finalizzata essenzialmente ad evitare il concorso nella violazione, della specifica diligenza richiesta attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito; livello di diligenza dipendente essenzialmente dalla natura del cessionario.

Per l’Agenzia delle entrate, infatti, (circ. 23/E/2022) il concorso nella violazione, sussiste nelle ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, mediante la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito; concorso che, se acclarato, comporta il recupero della detrazione non spettante anche in capo al cessionario (solidarietà) con aggravio di sanzioni e interessi.

La verifica relativa alla responsabilità in solido del cessionario sarà condotta, quindi, di volta in volta, tenendo conto del grado di diligenza effettivamente esercitato che, in presenza di soggetti obbligati a tenere conto della disciplina antiriciclaggio, di cui al citato dlgs 231/2007, come le banche, deve ritenersi particolarmente elevato e qualificato (Agenzia delle entrate, circ. 16/E/2021).

No riversamento per uso parziale del 110%
Maria Sole Betti
Superbonus, niente riversamento in caso di utilizzo parziale in compensazione del credito d’imposta. A dirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 358 del 1° luglio 2022, in cui l’amministrazione finanziaria ha fornito indicazioni in tema di l’utilizzo parziale in compensazione del credito d’imposta per il 110% e ricostituzione del valore originario. Il caso di specie è questa volta quello di un istante avente diritto ad un credito d’imposta da superbonus, utilizzato però solo in parte in compensazione nel corso del 2022 tramite il codice tributo 6921 (istituito con risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020). Considerato che gli istituti bancari e/o assicurativi, contattati al fine di cedere il residuo credito, si sono rifiutati di acquisire crediti già utilizzati parzialmente in compensazione, il beneficiario avrebbe voluto sapere come poter ricostituire l’originario credito spettante. Secondo le Entrate, tuttavia, la soluzione di ripristino dell’ammontare del credito già fruito tramite riversamento all’erario non sarebbe contemplata se non quando il credito è fruito in modo non corretto. L’Agenzia ha infatti ricordato la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020, con la quale è stato istituito il codice tributo 6921 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti da cessioni e sconti del superbonus, disposti dall’art.121 del decreto Rilancio, prevedendo che, «in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna importi a debito versati». Motivo per il quale non sarebbe dunque contemplata la soluzione di ripristino dell’ammontare del credito già fruito tramite riversamento all’Erario, essendo consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto. Non è, infatti, consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità.
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