È esclusa la sanzione per responsabilità amministrativa degli enti alla spa anche se i vertici della società sono condannati per aggiotaggio. E ciò perché risulta comunque valido il modello organizzativo adottato dall’impresa per prevenire i reati: sono proprio il presidente e l’amministratore delegato a mentire ai mercati, diffondendo false informazioni su una controllata, approfittando della loro autonomia e rendendo impossibile il controllo dell’organo di vigilanza. È quanto emerge dalla sentenza 23401/22, pubblicata il 15 giugno dalla sesta sezione penale della Cassazione, che si pronuncia su di una vicenda già finita all’attenzione della Suprema corte.
Procedura rigorosa. Bocciato il ricorso proposto dal pm dopo l’assoluzione della società ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 231/01. I vertici della società comunicano ai mercati notizie false sulle previsioni di bilancio e sulla solvibilità della controllata, posta in liquidazione. Ma il sistema di prevenzione dei reati di comunicazione adottato dalla spa è di per sé valido: rispetta le indicazioni della Consob, oltre che di Confindustria. Rigorosa la procedura quando c’è da comunicare all’esterno le informazioni riservate price sensitive, che riguardano la gestione di asset significativi: l’operazione risulta descritta dagli uffici a diretta conoscenza dei fatti; la bozza di comunicato è redatta dalle relazioni esterne; la versione definitiva viene approvata da presidente e ad; il comunicato è inviato a Borsa Italiana, Consob e almeno due agenzie d’informazione.
Fiducia tradita. Il punto è che i vertici della spa tengono una condotta che elude in modo fraudolento le prescrizioni del modello organizzativo. Con un’intesa «occulta e repentina» diffondono informazioni diverse rispetto ai dati forniti dalle strutture tecniche: una condotta che non solo falsifica la realtà ma risulta anche subdola in quanto frutto di un «accordo estemporaneo», che impedisce l’intervento del compliance officer, l’organo deputato alla vigilanza, oltre che del consiglio di amministrazione. Il tutto in violazione del patto di fiducia che lega i rappresentanti dell’ente agli organi societari che hanno conferito loro l’incarico.
Dario Ferrara
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