VIA LIBERA AL BONUS-MALUS INAIL PER IL 2021

Le imprese che hanno investito in sicurezza potranno applicare, per l’anno 2021, uno sconto ai premi assicurativi in misura variabile tra il 28 (imprese fino a 10 lavoratori) e il 5% (imprese con oltre 200 lavoratori). Lo stabilisce il decreto 9 giugno 2021, a firma dei ministri del lavoro e dell’economia, pubblicato ieri sul sito web del ministero del lavoro, che conferma il «bonus malus» (oscillazione per prevenzione) con l’approvazione della delibera n. 89/2021 dell’Inail.

Il sistema delle oscillazioni. Per «oscillazione» s’intende una variazione, in aumento o riduzione, che può subire il tasso di premio (cioè quell’aliquota che fissa il costo dell’assicurazione Inail) in funzione di prefissati eventi che si possono verificare in azienda. Le vigenti Tariffe dei premi, operative dall’anno 2019, contemplano due tipi di oscillazioni.

Il «bonus malus». La prima opera con i criteri delle assicurazioni per la responsabilità civile (come per le auto, ad esempio), comportando una riduzione (bonus) o una maggiorazione (malus) del tasso, in funzione dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali in azienda espresso da un indice statistico, c.d. «indice di sinistrosità aziendale» (in sigla ISA). L’oscillazione viene determinata dal confronto tra tale ISA e l’ISM, che è lo stesso indice, c.d. «indice di sinistrosità medio», ma riferito all’intera gestione tariffaria:

– se il valore ISA è minore di zero (significando che la «sinistrosità» aziendale è inferiore di quella media, di tutte le aziende), si applica l’oscillazione bonus, vale a dire una riduzione del tasso la cui misura dipende da due fattori: numerosità lavoratori (meno di 50; più di 50 e meno di 100; più di 100) e misura di ISA. Lo sconto varia tra il 7 e il 30%;

– se il valore ISA è maggiore di zero, invece, si applica l’oscillazione malus: la maggiorazione del tasso la cui misura dipende sempre dai due fattori della numerosità dei lavoratori e della misura di ISA, potendo variare tra il 5 e il 30%.

Gli sconti per l’anno 2021. La seconda oscillazione è applicata in base agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la prevenzione dei rischi e degli infortuni. È fruibile dai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con le norme di sicurezza lavoro (perciò si tratta di interventi «migliorativi»). L’oscillazione si applica a domanda, da presentare entro febbraio di ogni anno, e la misura è fissa nei primi due anni di attività e variabile successivamente (si veda tabella). Il dm appena pubblicato approva la determinazione Inail n. 89/2021 che conferma, per il 2021, le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione approvate per gli anni passati (2019 e 2020).

Le condizioni. Si ricorda che lo sconto premia le aziende operative da almeno un biennio, se hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e d’igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta ai minimi fissati dalla normativa (dlgs n. 81/2008). Per lo sconto da applicare per il 2021 (il saldo del premio andrà versato entro il prossimo 16 febbraio 2022), gli interventi per il miglioramento devono risultare effettuati nel corso del 2020. Inoltre, le imprese devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della Durc (regolarità contributiva).

Daniele Cirioli
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