DALLE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA: È BENE CHE L’IMPRESA ADOTTI UNA COMPLIANCE INTEGRATA

Parola d’ordine per le imprese: compliance integrata anche sul piano fiscale. Approccio che consente di individuare preventivamente i processi a rischio reato tributario e non incorrere nella responsabilità 231. A suggerirlo Confindustria, nell’aggiornamento appena pubblicato delle proprie Linee guida per la costruzione dei modelli organizzativi (si veda ItaliaOggi Sette del 12 luglio 2021). Agevolate le imprese che abbiamo già adottato il cosiddetto Tax control framework (Tcf), con cui i modelli 231 presentano plurime analogie.

Compliance integrata. Dopo aver ricordato come il rischio di compliance, ossia di non conformità alle norme, comporti per le imprese il pericolo di incorrere in pesantissime sanzioni e danni reputazionali a seguito di una condanna ex dlgs 231/2001, nell’ultima revisione delle proprie Linee guida, aventi a oggetto proprio la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al suddetto decreto, Confindustria osserva come una gestione integrata dei numerosi obblighi può permettere agli enti di razionalizzare le attività ed evitare sovrapposizioni di ruoli e duplicazioni di verifiche, migliorandone l’efficacia ed efficienza, e facilitando la condivisione delle informazioni, anche attraverso l’esecuzione di risk assessment congiunti, e la manutenzione periodica dei programmi di compliance, ivi incluse le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Compliance fiscale. Calando tale approccio integrato nella costruzione dei modelli volti a prevenire i reati tributari (che sono stati di recente inclusi nel novero di quelli idonei a far scattare la responsabilità dell’ente per gli illeciti commessi dai propri apicali), è auspicabile far leva su quanto già implementato dalle imprese ai fini sia della mitigazione del rischio fiscale, secondo le previsioni dalla normativa in materia (cosiddetta compliance fiscale); sia dell’adeguamento ad altre normative. In particolare, si fa riferimento a quelle disposizioni che richiedono l’implementazione di contromisure finalizzate a ottenere la ragionevole certezza in merito all’attendibilità delle informazioni economico-finanziarie prodotte dall’azienda.

Evidenziano, infatti, le Linee guida come la presenza di uno o entrambi dei suddetti modelli, eventualmente e opportunamente aggiornati con quanto previsto dal dlgs 231/2001 e integrati nei meccanismi di funzionamento, può consentire di creare efficienze e sinergie tra i vari sistemi di controllo.

Tax control framework. In questo senso, si suggerisce di considerare il cosiddetto Tax control framework (Tcf), che rappresenta un ulteriore sistema che consente alle società di valutare e mitigare il rischio fiscale nel suo complesso (valorizzando tutti i modelli di gestione dei rischi presenti) e quindi di rafforzare il relativo presidio.

In particolare, il dlgs 5 agosto 2015, n. 12816 ha introdotto nel nostro ordinamento il regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance), accessibile da parte delle imprese di maggiori dimensioni che si siano dotate di un efficace «sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale». Si tratta di un modello di gestione e controllo strutturato del rischio che introduce un sistema di autovalutazione preventiva del rischio fiscale e di interlocuzione privilegiata con l’Agenzia delle entrate, volto a porre sotto presidio tutti i processi aziendali e le transazioni che abbiano natura tributaria, nell’interesse convergente dell’amministrazione fiscale e del contribuente.

Pertanto, le società che hanno adottato il Tcf hanno di fatto già implementato un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario. Si tratta, quindi, di un sistema che può costituire la piattaforma per orientare i modelli organizzativi verso un efficace contenimento del rischio di commissione dei reati tributari.

Rapporto con i modelli 231. L’analogia strutturale del sistema di controllo del rischio fiscale rispetto ai modelli organizzativi ex dlgs 231 del 2001 è, come esplicitato anche da Confindustria, indubbia, così come l’attività di monitoraggio/testing finalizzata all’individuazione di carenze o errori di funzionamento e conseguente attivazione di azioni correttive, nonché l’attività di reporting periodico agli organi di gestione per l’esame e le valutazioni conseguenti.

Inoltre, altro pilastro su cui si fondano entrambi i sistemi di gestione del rischio è costituito dai flussi informativi che devono essere accurati, completi, tempestivi e costanti, in modo da garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali. Ciò detto, le Linee guida precisano come in ogni caso l’inserimento nei modelli organizzativi e gestionali delle procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale previste sopra citato dlgs n. 128/2015 non può considerarsi sufficiente per l’esonero dalla responsabilità da reato dell’ente.

Infatti, in primo luogo, il perimetro di riferimento della cooperative compliance è diverso e più ampio rispetto a quello della responsabilità ex dlgs n. 231/2001: violazione di norme di natura tributaria o di principi o finalità dell’ordinamento tributario nel suo complesso il primo, soltanto i reati in materia di imposte dirette e iva espressamente richiamati nel dlgs 231/2001, il secondo; inoltre, per l’esonero dalla responsabilità 231, ricorda Confindustria, sono necessari (i) una sistematica, più ampia ed articolata attività di prevenzione del rischio reato, (ii) la previsione e l’efficace attuazione di flussi informativi verso l’organismo di vigilanza, (iii) un meccanismo di whistleblowing e (iv) un sistema disciplinare, nonché (v) l’attività propulsiva, consultiva e di controllo di un organismo di vigilanza esterno. Ciò chiarito, e fermo comunque restando l’autonomo apprezzamento da parte dell’Autorità giudiziaria anche alla luce delle descritte diversità dei sistemi, in punto di valutazione dei modelli e quindi del riconoscimento della loro efficacia esimente, è la stessa Guardia di finanza, con la circolare n. 216816/2020, a ritenere che costituisca un utile elemento il positivo giudizio espresso sul Tcf dall’Agenzia delle entrate per l’ammissione al procedimento di adempimento collaborativo.
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