EMERGE DALLA RELAZIONE DEL GARANTE NEL CAPITOLO SUL TRATTAMENTO DATI IN AMBITO GIUDIZIARIO
Il diritto di difesa batte la privacy. C’è spazio di azione per le strategie difensive appannaggio degli avvocati, mediante utilizzo dei dati personali nella corrispondenza e nella produzione in giudizio.
È quanto si desume dal capitolo della relazione annuale del Garante della privacy per il 2020 dedicato ai trattamenti in ambito di giudiziario, nel quale si dà notizia di alcuni interessanti e inediti interventi dell’Autorità.

Eccoli in rassegna.

La giustizia prevale. Si parte dal principio per cui spetta al giudice la competenza a valutare la liceità del trattamento in giudizio dei dati personali dell’interessato. D’altra parte lo stesso Codice della privacy, articolo 160-bis, stabilisce che la validità, l’efficacia e l’utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali: tradotto, è il giudice che deve decidere se una prova sia ammissibile a prescindere dal fatto che nel raccogliere siano stano violate norme della privacy.

Strategia difensiva. Sulla scia di questo principio il Garante (con nota 21 luglio 2020) ha esaminato il caso di un invio, da parte dell’avvocato dell’ex coniuge dell’interessato (che ha presentato un reclamo), della costituzione in mora riguardante gli assegni per il nucleo familiare, anche al datore di lavoro dell’interessato. Secondo il Garante tale invio è avvenuto sulla base di valutazioni professionali proprie del legale, al quale occorre riconoscere, in principio, un diritto di scelta della strategia difensiva da utilizzare.

E il Garante ha aggiunto anche che una troppo rigida restrizione finirebbe per contrastare il libero svolgimento dell’attività di assistenza legale.

La conclusione generale è stata che l’iniziativa del legale è risultata incensurabile, anche in base al regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr), che legittima il trattamento persino di particolari categorie di dati se «necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria».

Testamento. In un’altra vicenda è emerso che un avvocato, per conto di un erede legittimo, ha inviato la copia integrale di un testamento concernente anche un immobile a un soggetto poi risultato acquirente dell’immobile medesimo.

Anche in questo caso, la comunicazione del testamento in questione è risultata essere avvenuta sulla base di valutazioni professionali del legale e, pertanto, il Garante non ha ravvisato gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (nota 3 agosto 2020).

Restituzione documenti. Una persona si è lamentata del comportamento di un avvocato che, dopo la revoca e la rinuncia al mandato professionale, mediante una persona terza, ha tentato di riconsegnare a un familiare dell’interessata la documentazione relativa ai giudizi seguiti, compreso un elenco della documentazione contenuta nelle relative buste, in cui erano visibili le procedure penali con numeri, le denunce penali presentate, gli atti di precetto, le opposizioni, le esecuzioni immobiliari, e così via. Sempre la stessa interessata ha criticato l’invio da parte dell’avvocato di un messaggio privato indirizzato a una terza persona, in cui si riportavano informazioni personali. Nel caso specifico è stato appurato che l’avvocato ha tentato la restituzione della documentazione tramite corriere, che non è stata ritirata né dall’interessata né dai suoi familiari, per poi depositarla presso l’Ordine professionale. Il corriere era un operatore professionale che cura le consegne a domicilio e che aveva tentato di consegnare la documentazione di ogni singola posizione racchiusa in plichi sigillati, ognuno indirizzato al proprio destinatario e che l’elenco era stato redatto per ogni singola posizione e consegnato in busta chiusa al corriere per farlo sottoscrivere a ogni singolo destinatario. In questa vicenda il Garante non ha accertato nessuna violazione da parte dell’avvocato (nota 22 ottobre 2020).

Avvocatura dello Stato. Il Garante si è, infine, occupato di un caso in cui una persona si è lamentata dell’invio da parte dell’Avvocatura dello Stato a un comune di osservazioni presentate all’Avvocatura medesima dall’interessato, dopo esser venuto a conoscenza che il consiglio comunale aveva respinto l’opposizione a una precedente delibera sulla base di un parere espresso dall’Avvocatura dello Stato.

Il Garante ha ravvisato che la corrispondenza tra l’avvocato e il proprio assistito legittimamente può avere a oggetto informazioni ricevute dall’avvocato anche se contenute in una nota «riservata», in relazione a una vicenda che vede coinvolto il proprio assistito. In sostanza, la comunicazione con cui l’Avvocatura ha messo a disposizione del comune le osservazioni del reclamante è risultata pertinente e legittima e non si sono ravvisati gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (nota 26 ottobre 2020).
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