La Commissione europea, come si diceva un tempo per il Re d’Inghilterra, “can do no wrong”, non risponde cioè per i danni causati dai propri atti e comportamenti. Il 30 giugno scorso il Tribunale dell’Unione europea ha respinto un’azione per danni intentata dalle fondazioni azioniste di Banca Marche contro la Commissione europea per aver definito come aiuti di Stato gli interventi del Fondo interbancario di tutela dei depositi al fine di operare salvataggi bancari (sentenza 30 giugno 2021 in causa T-635/19).

L’iniziativa giudiziaria traeva spunto dagli esiti di una vicenda parallela relativa al salvataggio della Banca Tercas. Infatti, già nel 2019 il Tribunale dell’Unione europea aveva annullato la decisione della Commissione di qualificare come aiuto di Stato l’intervento del Fondo interbancario deliberato nel 2013 a sostegno della banca in crisi. La pronuncia è stata confermata anche dalla Corte di giustizia (sentenza 2 marzo 2021 in C-425/2019). Secondo il diritto europeo, i fondi nazionali di garanzia dei depositi possono costituire aiuti di Stato anche se provengono dal settore privato nella misura in cui sono soggetti al controllo dello Stato e la decisione relativa all’utilizzo dei fondi è imputabile a quest’ultimo. Nel 2015 la Commissione aveva applicato male questi criteri nel caso Tercas.

La vicenda della Banca Marche era in parte diversa. Anzitutto le fondazioni socie avevano provato a impugnare innanzi al Tar e a chiedere i danni nei confronti della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione alle decisioni prese il 21 novembre 2015 per avviare la risoluzione della banca in crisi. Sia il Tar sia il Consiglio di Stato avevano respinto questo primo attacco frontale (sentenze n. 12884/2016 e n. 550/2019).Le fondazioni non si erano rassegnate e avevano avviato una nuova causa contro la Commissione europea che, secondo loro, avrebbe esercitato pressioni illecite soprattutto sulla Banca d’Italia per impedire il salvataggio della Banca Marche attraverso un intervento del FITD.

Peraltro, nel caso della Banca Marche la Commissione europea non era intervenuta con atti formali, ma aveva intrattenuto solo contatti informali con le autorità italiane, com’è prassi.

L’asticella posta dal diritto europeo per le azioni di responsabilità extracontrattuale a carico delle istituzioni dell’Unione europea è elevata. Occorre infatti dimostrare anzitutto che la violazione del diritto europeo è “chiara e manifesta” e ciò si deduce da indici come l’univocità della norma violata, il carattere intenzionale della sua violazione, la scusabilità dell’errore di diritto. Vanno poi provati il danno e il nesso di causalità tra il comportamento o l’atto, contrari al diritto europeo, e il danno.

Nel caso Banca Marche il Tribunale europeo ha accertato la mancanza del nesso di causalità, senza poi analizzare gli altri elementi. Tra i fattori ritenuti rilevanti per escludere tale nesso, la sentenza sottolinea che l’imminente stato di insolvenza della banca era stato segnalato alla Banca d’Italia all’inizio di novembre 2015 dagli stessi commissari straordinari di Banca Marche. Nel far questo avevano espresso anche il timore che il salvataggio non avrebbe potuto essere attuato dati i tempi richiesti per deliberare l’intervento del FITD. La messa in risoluzione decisa qualche giorno dopo non era dipesa dunque dai dubbi espressi dalla Commissione europea.

Che si condividano o meno i ragionamenti svolti nella sentenza, non si sa se il Tribunale europeo avrebbe ritenuto sussistenti gli altri presupposti per il risarcimento del danno.In realtà l’asticella è posta molto in alto non solo nel diritto europeo. Infatti, secondo la legge sulla tutela del risparmio (n. 262/2005) le autorità finanziarie italiane rispondono solo per dolo o colpa grave. La strada delle azioni di responsabilità è dunque in salita, ma vi è una ragione: gli interessi pubblici sottesi alla disciplina bancaria richiedono azioni tempestive e decise delle autorità e vanno dunque evitati i rischi di “overdeterrence” dovuti ad azioni di responsabilità troppo facili. (riproduzione riservata)

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