Può beneficiare del regime per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef il pensionato finlandese che ha trasferito la sua residenza fiscale in Italia, anche se beneficiario della pensione mediante adesione allo schema pensionistico collettivo del proprio datore di lavoro tramite la polizza stipulata tra il datore di lavoro e la società di assicurazione. È la risposta a interpello delle Entrate n. 462/2021. Nel caso in esame l’istante è un cittadino finlandese, residente fiscalmente in Finlandia fino al 2020 che da novembre 2018 percepisce una pensione corrisposta da un ente finlandese privato. Egli intende esercitare l’opzione per l’applicazione del regime opzionale di cui all’art. 24-ter del Tuir a partire dal suo primo anno di residenza fiscale in Italia, stabilita in un comune abruzzese con meno di 20 mila abitanti. Il regime in questione prevede la possibilità per le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri di optare per l’assoggettamento dei redditi esteri a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con l’aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. L’Agenzia evidenzia che l’istante è beneficiario di una polizza assicurativa, stipulata dal datore di lavoro secondo il regime previdenziale previsto dalla Finlandia, che ha «la funzione di consentire all’assicurato di integrare la pensione obbligatoria, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla prestazione.» L’Agenzia ritiene che, considerata la finalità previdenziale della prestazione che è volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria, le prestazioni possono essere riconducibili nell’ambito dei redditi di cui all’art. 49, comma 2, lettera a) del Tuir (che equipara ai redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”). Pertanto, l’Agenzia afferma che l’Istante, dall’anno di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia, potrà accedere al regime di favore previsto dall’art. 24-ter del Tuir.

Alessia Lorenzini

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