Il concetto di circolazione è il presupposto fondamentale per l’applicazione della garanzia RCA e detto concetto si è dilatato nel tempo, comprendendo il maggior numero possibile di danni che non solo attengono alla fase statica e dinamica del veicolo ma anche all’utilizzo e categoria del veicolo.

Di Bianca Pascotto

Vi è però un limite ad oggi invalicabile che è rappresentato dal nesso causale che deve sempre sussistere tra il danno ed il veicolo, caratterizzando quest’ultimo quale “l’innesco” per la determinazione del danno.

IL CASO

Tizio, proprietario di un furgone attrezzato adibito a rosticceria ambulante e parcheggiato in una pubblica piazza, è intento a vendere polli allo spiedo.

Il furgone improvvisamente prende fuoco che divampa velocemente e purtroppo provoca la morte di tre persone e considerevoli danni alle cose e persone circostanti al mezzo.

Tizio attiva la polizza Rc per i danni a terzi e la compagnia provvede al loro risarcimento fino all’esaurimento del massimale che però non risulta sufficiente per l’integrale indennizzo.

Tizio richiede alla propria compagnia l’apertura del danno in ambito RCA in considerazione del fatto che anche la sosta è compresa nel concetto di circolazione e dunque l’evento a suo giudizio rientra nella garanzia assicurativa.

La compagnia nega l’applicazione della polizza RCA al caso di specie e la vicenda sfocia avanti al Tribunale di Reggio Emilia

LA DECISIONE

RCA

Il Tribunale rigetta la domanda di Tizio sulla scorta di due condivisibili motivazioni.

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