GIURISPRUDENZA

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 332 – luglio-agosto 2021     
 

La presenza di più assicuratori nella gestione di una polizza spesso è foriera di problemi, soprattutto quando la stessa viene attinta da un sinistro che sfocia nelle aule giudiziarie. L’affondamento e perdita di una costosa imbarcazione è sta­ta l’occasione per la Corte d’Appello di Torino per fare il punto su alcune problematiche sottese ad una polizza in coassicurazione intermediata da un broker.

Il fatto
Tizio acquista un natante mediante leasing e sottoscrive po­lizza assicurativa intermediata dal broker Zeta per i necessari rischi tra i quali il furto e l’affondamento. La polizza è siglata in coassicurazione tra 7 compagnie con la ACE European Group con sede a Londra come delegataria. Durante il trasferimento del natante a guida di Caio la bar­ca affonda, Caio viene soccorso e recuperato in mare dalla guardia costiera e lo scafo del natante scompare senza pos­sibilità di recupero.
Chiesto l’indennizzo, nessuna compagnia provvede al paga­mento e la vicenda trova ingresso nelle aule del Tribunale di Torino ove Tizio cita il broker Zeta e tutte le compagnie coassicuratrici.

Sollevate (tra le altre) le eccezioni di mancanza di legittima­zione passiva da parte del broker e delle compagnie dele­ganti, di intervenuta prescrizione del danno e comunque di inoperatività della polizza per l’asserito dolo dell’assicurato, il Tribunale di Torino nell’ordine dichiara:
1) inammissibile la domanda di Tizio contro il broker e con­tro la ACE European rappresentanza per l’Italia;
2) validamente interrotta la prescrizione nei confronti di tut­te le compagnie, stante l’invio della messa in mora al broker con prova della relativa ricezione;
3) l’obbligo delle coassicuratrici di pagare all’assicurato l’in­dennizzo richiesto, nei limiti delle rispettive quote, che ammonta a complessivi € 358.500, ritenendo che il sinistro rientri in garanzia alla luce del materiale probatorio da quale non emergeva alcuna condot­ta dolosa in capo a Tizio. Detta pronuncia veniva impu­gnata dalle coassicuratrici.

La soluzione
Le censure delle compagnie si concentrano, per quanto interes­sa questa sede, sulla:
A) carenza di legittimazione passiva delle compagnie de­leganti, giacché in presenza della clausola di delega nel­la polizza, la sola compagnia delegataria è la destinataria dell’azione civile e unica le­gittimata a stare in giudizio;
B) intervenuta prescrizione del diritto dell’assicurato il quale ha provveduto ad inviare la richiesta risarcitoria con a/r solo nei confronti del broker, non risultando la prova della sua ricezione da parte delle coassicuratrici.

Entrambi i motivi non trovano accoglimento nella pronuncia della Corte. Quanto alla legittimazione la Corte osserva che “Il manda­to alla delegataria ha infatti  una valenza solo sostanziale e non processuale, quindi bene ha fatto il D.F.A. a citare ogni compagnia assicu­ratrice. La coassicurazione è discipli­nata dall’art. 1911 c.c. che specifica che ogni coassicuratore risponde solo della propria quota, anche se il contratto è unico. Non si dà luogo alla solidarietà nel caso della coassi­curazione, ma si ha una obbligazione parziaria, per cui processualmente ognuno risponde per la propria quo­ta”.

Sulla prescrizione si richiama alla deci­sione del Tribunale, il quale ha ritenuto che il broker “pur non essendo uno dei contraenti, abbia un ruolo di in­termediario e che, come riportato nel­le condizioni generali di contratto, ogni comunicazione fatta allo stesso valga come comunicazione ai contraenti, ed anzi che l’assicurato doveva far passare da Pantaenius tutte le comu­nicazioni per gli assicuratori, quindi la denuncia di sinistro e la richiesta di indennizzo indirizzate a Pantae­nius sono come indirizzate a tutti i coassicuratori e poiché vi è prova del­la interruzione della prescrizione verso Pantaenius la stessa è valida per tutti i coassicuratori”.

Le parti hanno contrattualmente previ­sto che ogni comunicazione inerente al contratto dovesse transitare mediante il broker, stabilendo ed accettando, perciò, che anche gli effetti di tali comunica­zioni, nessuna esclusa, spiegassero la loro efficacia direttamente nei con­fronti di tutti i contraenti del con­tratto, non in ragione di una inesi­stente investitura rappresentativa del broker, bensì per l’espressa volontà delle parti contrattuali.  Sentenza Corte d’Appello di Torino del 9 febbraio 2021 n. 138 www.dejure.it

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