Dall’entrata in vigore di Solvency II ad oggi EIOPA ha rilevato che gli assicuratori europei
fanno un uso crescente di tecniche di mitigazione del rischio, spesso complesse, di difficile
valutazione quanto alla loro effettiva capacità di trasferimento del rischio.

Gli strumenti di mitigazione utilizzati sono diversi tra imprese e tra paesi europei e ciò ha inevitabilmente comportato condotte difformi anche da parte dei supervisori nella
valutazione di tali tecniche.

Lo scorso 12 luglio l’EIOPA ha pubblicato a questo riguardo una Opinion con la quale l’Autorità di vigilanza europea:

  1. richiama l’attenzione dell’industria sulle disposizioni Solvency II che regolano il corretto utilizzo di tali tecniche;
  2. sottolinea la necessità che le imprese assicurino coerenza tra la riduzione del requisito di capitale e l’effettivo trasferimento del rischio che l’utilizzo di tali tecniche comporta;
  3. evidenzia la necessità di un dialogo scostante tra supervisori e imprese ai fini di una consapevole e prudente impiego delle tecniche in questione, in particolare delle varie tipologie di riassicurazione.

L’EIOPA riconosce che le tecniche di mitigazione del rischio – e, in particolare, la riassicurazione – sono strumenti efficienti per la gestione dei rischi delle imprese in
relazione alla loro strategia e capacità. L’Opinion sottolinea, tuttavia, l’importanza di
mantenere un corretto equilibrio tra il rischio effettivamente trasferito ad un altro soggetto ed il beneficio in termini di riduzione del requisito patrimoniale di solvibilità e la necessità che l’interrelazione tra rischi, loro mitigazione e dotazione patrimoniale trovi adeguato rilievo nell’ambito del processo ORSA.

EIOPA

Nell’Opinion si sottolinea anche il ruolo centrale della funzione attuariale nello sviluppare
analisi complete ed accurate degli accordi di riassicurazione, nel fornire esauriente
documentazione delle verifiche effettuate sugli strumenti di mitigazione e in particolare sui
contratti di riassicurazione e nel garantire una tempestiva reportistica al Board di ogni
accordo che possa sostanzialmente condurre ad una significativa deviazione del profilo di
rischio dell’impresa dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (non soltanto in caso di utilizzo della formula standard, ma anche in caso di ricorso a
modelli interni).

I supervisori sono chiamati a verificare con continuità il corretto utilizzo delle tecniche di
mitigazione dei rischi e le compagnie a fornire loro documentazione e informazioni anche
di dettaglio, adeguate a supportare una analisi approfondita delle stesse.

L’Ivass comunica in una Lettera al mercato di far proprie tutte le indicazioni di EIOPA e che darà attuazione alle indicazioni contenute nell’Opinion nel corso della propria ordinaria attività di supervisione e non mancherà di coordinarsi con le Autorità omologhe degli altri Stati SEE e con l’EIOPA al fine di assicurare l’applicazione uniforme dei citati principi.