Non è raro subire un incidente stradale ad opera di un’auto pirata, di veicolo non assicurato o di veicolo il cui conducente si dilegua dopo il fattaccio.

di Bianca Pascotto

Il sistema assicurativo ci tutela per entrambe le ipotesi di tal fatta, mediante l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che provvede a risarcire il danno in misura differente per danni a cose e/o a persona, giusto art. 283 codice assicurazioni private.

La prova dell’affectio è l’elemento indefettibile che legittima il danno per la perdita del congiunto e la presenza di un testamento con designazione di erede costituisce una valida presunzione per ritenere sussistente un legame affettivo con il de cuius.

IL CASO

Tizio viene investito sulle strisce pedonali a tarda sera da una Lancia Y10 di cui non riesce a leggere la targa.

Agisce in giudizio avanti al Giudice di Pace di Bari per il risarcimento dei danni subiti, ma la domanda viene rigettata.

Analoga sorte subisce l’appello promosso avanti il Tribunale di Bari. Tizio ricorre per la cassazione della sentenza avanti al Supremo Collegio.

LA SOLUZIONE

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