Con la circolare n. 20 del 9 luglio 2021 sono fornite le istruzioni per i datori di lavoro tenuti ad assolvere all’obbligo assicurativo con l’apertura delle posizioni assicurative presso l’Inail a seguito della procedura di emersione ex articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

L’art. 103 d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020, ha previsto che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, potessero presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

I datori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo presso l’Inail, che hanno regolarizzato, dal 1° giugno al 15 agosto 2020, rapporti di lavoro subordinato e classificati in uno dei codici Ateco indicati nell’elenco allegato al d.i. 27 maggio 2020, devono effettuare le denunce di iscrizione e le denunce di modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione (denunce di variazione).

La circolare n. 20 del 9 luglio 2021 chiarisce che il datore di lavoro che non è titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale attiva deve presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online.

lavoro
Invece, il datore di lavoro già titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale deve presentare, sempre attraverso l’apposito servizio online, la denuncia di variazione se l’attività svolta dal lavoratore oggetto della procedura di emersione non rientra tra le lavorazioni già denunciate all’Inail. Se, al contrario, l’attività del lavoratore oggetto della procedura di emersione è già assicurata ad una voce di rischio presente nella posizione assicurativa territoriale del datore di lavoro non deve essere presentata alcuna denuncia, ma le retribuzioni dei lavoratori interessati all’emersione devono essere dichiarate con l’autoliquidazione annuale dei premi.

Nella denuncia di iscrizione e nella denuncia di variazione deve essere indicata come data inizio dell’attività e data di decorrenza della variazione:

  1. il 19 maggio 2020, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;
  2. il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, per i rapporti di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;
  3. la data di inizio del rapporto di lavoro, per l’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.

Le denunce, ove il datore di lavoro non abbia già provveduto, devono essere presentate – spiega l’Istituto – entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare n. 20 del 9 luglio 2021.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura di emersione, sia essa intervenuta per causa di forza maggiore o per causa diversa dalla forza maggiore, il datore di lavoro deve comunque corrispondere il premio assicurativo per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo fino alla data in cui il lavoratore ha effettivamente prestato l’attività lavorativa.