LA CASSAZIONE APPLICA IN VIA ANALOGICA ALLE SOCIETÀ DI PERSONE L’ART. 2395 CC IN TEMA DI SPA
Se l’amministratore della società di persone non presenta il rendiconto, il socio non percepisce gli utili: quest’ultimo, dunque, può agire direttamente contro il primo grazie all’applicazione analogica dell’articolo 2395 cc, dettato per le società per azioni. E ciò perché il danno patito dal singolo titolare delle partecipazioni è conseguenza immediata della condotta del manager; diversamente l’azione individuale non può essere esperita. È quanto emerge dall’ordinanza 11223/21, pubblicata dalla prima sezione civile della Cassazione.

Diventa definitivo il rigetto della domanda nell’azione promossa dai soci di minoranza della sas per far accertare la responsabilità dell’accomandatario. L’addebito mosso all’amministratore è di aver distratto risorse dalla società a favore di altre compagini a sé riconducibili e aver rinunciato a un asset fondamentale per la compagine. In particolare gli accomandanti accusano il manager di aver distratto dalle casse sociali denaro in favore di suoi familiari e di una sua società. E sempre secondo i soci di maggioranza l’accomandatario non avrebbe versato loro gli utili di un esercizio nella misura del 30% né rimborsato le spese di trasferta e di viaggio, come invece era stato stabilito nei patti parasociali. Insomma: chiedono che sia riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni che deriva dalla mancata distribuzione degli utili per la sostanziale incapienza dell’attivo societario, provocata a sua volta dalla cattiva gestione che addebitano al socio amministratore.

Il danno, tuttavia, scaturisce soltanto indirettamente dall’attività svolta dall’amministratore, che incide in primis sul patrimonio della società e unicamente di riflesso sul diritto dei soci a incassare gli utili. La mancata percezione dei frutti e la diminuzione della quota di partecipazione non costituiscono un pregiudizio diretto del singolo socio: i primi fanno parte del patrimonio sociale, mentre la seconda costituisce un bene distinto, la cui diminuzione di valore è una conseguenza soltanto mediata ed eventuale della condotta dell’amministratore. Ha natura extracontrattuale l’azione concessa individualmente dall’articolo 2395 cc ai soci o ai terzi per il risarcimento dei pregiudizi patiti per atti dolosi o colposi compiuti dagli amministratori della società. E presuppone che i danni subiti non siano il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio della compagine, ma siano cagionati direttamente al socio come conseguenza immediata del comportamento dei manager; insomma: l’azione può essere promossa soltanto quando la violazione del diritto individuale del socio o del terzo si trova in un rapporto causale diretto con la condotta degli amministratori.

Anche nella società di persone l’azione diretta del socio coesiste con quella concessa all’ente per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell’inadempimento dei doveri statutari e legali. L’applicazione analogica dell’articolo 2395 cc è possibile perché la ratio è la stessa rispetto alla società per azioni. Ed è la natura extracontrattuale e individuale dell’azione riconosciuta al socio a imporre che il danno da ristorare sia conseguenza diretta della condotta dell’amministratore: come avviene, per esempio, quando il manager non presenta il rendiconto mancando di assolvere lo specifico obbligo necessario alla distribuzione degli utili.

Negli anni la giurisprudenza di legittimità è arrivata a due punti fermi: è soltanto la società che risulta legittimata a esperire l’azione sociale di responsabilità di cui all’articolo 2260 cc nei confronti degli amministratori (il tutto nella persona del nuovo amministratore o del liquidatore); al socio o al terzo deve essere in ogni caso riconosciuta l’azione individuale di responsabilità, in applicazione analogica dell’articolo 2395 cc. E ciò in quanto soggetto direttamente danneggiato dall’atto colposo o doloso dell’amministratore. Lo strumento difensivo, peraltro, deve essere riconosciuto anche al socio co-amministratore in caso di amministrazione disgiunta quando a chiedere che sia affermata la responsabilità è il soggetto danneggiato nella sua veste di socio da atti di amministrazione compiuti per intero dall’altro co-amministratore. Per la società di persone esiste l’azione di responsabilità di cui all’articolo 2260 cc che è disciplinata in modo sobrio rispetto a quella corrispondente per le società di capitali, regolata in modo più dettagliato dagli articoli 2392 e 2393 cc; accanto alla prima, grazie appunto all’applicazione analogica dell’articolo 2395 cc, deve trovare posto l’azione individuale del socio o del terzo direttamente danneggiato dall’atto colposo o doloso dell’amministratore: non si può infatti negare che sussista la stessa ratio della norma prevista per le società per azioni dal momento che il pregiudizio arrecato dal comportamento dell’amministratore risulta rilevante in modo immediato e diretto per il socio, indipendentemente dal tramite costituito dalla società.

Va evidenziata la differenza con la società di capitali in cui la distribuzione degli utili può avvenire soltanto con una delibera dell’assemblea che l’autorizza. Evidente la diversità di disciplina tra le due categorie di compagini: nelle società di persone l’articolo 2262 cc prevede che ciascun socio, dopo l’approvazione del rendiconto, ha diritto alla divisione e alla distribuzione degli utili mentre nelle società di capitali serve prima la delibera dell’assemblea di cui all’articolo 2433 cc che prende atto della sussistenza degli utili nel bilancio e ne autorizza la distribuzione. Nella compagine personale, invece, il diritto agli utili per il socio è subordinato alla mera approvazione del rendiconto: di conseguenza la lesione del diritto può essere fatta valere dal titolare delle quote come danno diretto e immediato proprio perché consegue al mancato assolvimento dello specifico obbligo di distribuzione degli utili, sempre che sussistano, da parte del socio amministratore. A diverse conclusioni si deve giungere quando il socio fa valere in giudizio la mancata percezione degli utili come derivante da diversi comportamenti di gestione tenuti dall’amministratore, dato che in tali ipotesi il danno lamentato viene a configurarsi come conseguenza del danno arrecato alla società e soltanto in seconda e indiretta battuta patito dal socio.

Il pregiudizio subito dal socio dev’essere conseguenza diretta
Avverbio decisivo. L’espressione «direttamente», contenuta nell’articolo 2395 cc sulle società per azioni delimita l’ambito di esperibilità dell’azione individuale, chiarendo che si resta al di fuori dell’ambito di applicazione se il danno lamentato costituisce soltanto il riflesso del pregiudizio cagionato al patrimonio sociale. Un esempio? Gli utili sono parte del patrimonio sociale fino a quando l’assemblea non ne dispone la distribuzione ai soci: l’amministratore che li sottrae in modo indebito danneggia quindi la società. E proprio perché prima della distribuzione gli utili appartengono alla compagine il danno diretto ai soci non può consistere nella mancata assegnazione. Altrettanto vale per la riduzione del valore della partecipazione societaria, che pure costituisce un effetto mediato di quello asseritamente arrecato al patrimonio sociale. La partecipazione, infatti, rappresenta un bene distinto dal patrimonio sociale: nell’ipotesi in cui diminuisce il valore, il pregiudizio patito dal socio è una conseguenza indiretta e solo eventuale della condotta dell’amministratore o del liquidatore. Ancora: l’articolo 2395 cc va ritenuto una norma di chiusura del sistema della responsabilità degli amministratori. E dunque l’inadempimento contrattuale di una società di capitali non può di per sé implicare la responsabilità risarcitoria a carico degli amministratori nei confronti dell’altro contraente, secondo la previsione dell’articolo 2395 Cc: la responsabilità ha natura extracontrattuale e postula fatti illeciti imputabili in via immediata a comportamento doloso o colposo degli amministratori stessi.
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