LA FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE MAGGIORATA PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
di Fabrizio G. Poggiani
Per l’Agenzia delle entrate, la presentazione tardiva dell’asseverazione, oltre che mancante, preclude alla possibilità di accedere alle detrazioni Irpef e Ires con riferimento agli interventi che fruiscono del 110%, ma anche con riguardo a quelli di efficienza energetica e di miglioramento sismico. Al contrario, però, in caso di regolarizzazione, anche con invio tardivo, deve essere riconosciuta la fruibilità delle agevolazioni indicate.

Si ricorda, preliminarmente, che se vengono eseguiti interventi di miglioramento sismico e/o di efficienza energetica, la possibilità di fruire del sismabonus, di cui all’art. 16 del dl 63/2013, dell’ecobonus, di cui all’art. 14 del dl 63/2013 o del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, è subordinata, tra le altre, al deposito e alla conservazione di apposite asseverazioni che devono essere rilasciate da tecnici abilitati.

Con particolare riferimento agli interventi di miglioramento sismico, relativamente ai quali può trovare applicazione il sismabonus, di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies dell’art. 16 del dl 63/2013 ovvero gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per usufruire delle agevolazioni gli stessi devono essere eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’OPCM n. 32748/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ed è necessario che l’efficacia degli interventi di miglioramento sismico, ai fini del passaggio a una, oppure a due o più classi di rischio sismico inferiore, risulti dalla apposita asseverazione.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del dm 58/2017 è necessario, quindi, il rilascio dell’asseverazione che attesti l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi ordini o collegi professionali di appartenenza. Nel caso in cui, prima della fine dei lavori, il soggetto fruitore intenda avvalersi della possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, per spese relative a singoli stati di avanzamento dei lavori, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 121 del dl 34/2020, il direttore dei lavori deve emettere il relativo stato di avanzamento dei lavori (SAL), ai sensi del comma 4-ter dell’art. 3 del citato dm 58/2017.

L’asseverazione preventiva, che deve essere predisposta dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, deve essere redatta su modello conforme a quello di cui all’allegato B del dm 58/2017 mentre le attestazioni consuntive, che devono essere predisposte dal direttore dei lavori e, ove nominato per legge, dal collaudatore statico, devono essere redatte su modelli conformi a quelli, rispettivamente, di cui agli allegati B-1 e B-2 del medesimo provvedimento; l’eventuale SAL, emesso dal direttore dei lavori per consentire l’esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1-bis dell’art. 121 del dl 34/2020, deve essere redatto su modello conforme a quello di cui all’allegato 1 del dm 58/2017.

L’asseverazione che attesta l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello unico competente, di cui all’articolo 5 del citato dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia), per i successivi adempimenti, tempestivamente e, comunque, prima dell’inizio dei lavori. L’Agenzia delle Entrate (circ. 19/E/2020 p. 277) ha affermato che, anche una asseverazione tardiva, oltre che mancante, preclude la possibilità di accedere alle detrazioni indicate, anche maggiorate. A parere di molti autori, però, la detta lettura non tiene conto di quanto prescritto dal comma 1, dell’art. 2 del dl 16/2012 ai sensi del quale la fruizione di benefici fiscali, che sono subordinati all’obbligo di una preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Concludendo, quindi, la non preclusione non deve operare se il contribuente inadempiente, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme, anche tardivamente (ovvero entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile) regolarizzi la presentazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 11 del dlgs 471/1997, versando contestualmente la sanzione stabilita pari 250 euro, senza avvalersi dell’istituto della compensazione.
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