IL VOSTRO QUESITO

Parliamo di evento atmosferico: nello specifico di vento.
Se riferito alla garanzia “danni ai beni” condizione essenziale è che “l’evento abbia colpito una pluralità di enti assicurati e non”. Questo è ragionevole. Immagino che il ragionamento delle compagnie sia stato il seguente: non vogliamo pagare il refolo di vento che scoperchia un tetto mal costruito e quindi la condizione essenziale è che l’evento sia di violenza tale da colpire e danneggiare più enti nelle vicinanze.
Diverso invece è se parliamo di “responsabilità civile”.
Qui arrivo a dire che i parametri valutativi dell’esistenza o meno di responsabilità sono legati ad un’altra condizione: che vi sia colpa dell’assicurato.
Quando è configurabile tale colpa?
Proprio quando il vento fa volare via una parte di tetto, un serramento, una impermeabilizzazione di un terrazzo che vanno a danneggiare beni di terzi. E ciò a prescindere dalla violenza dell’evento o dal fatto che il vento abbia o meno colpito una pluralità di enti.
Anzi il ragionamento dovrebbe essere il seguente: se il tetto del fabbricato “A” è volato via e quello degli altri fabbricati no, vuol dire che QUEL TETTO ERA COSTRUITO MALE e quindi il proprietario di quel tetto è RESPONSABILE dei danni causati a terzi.
Ora, alcune compagnie hanno iniziato a contestare l’esistenza di responsabilità dell’assicurato quando l’evento abbia colpito una pluralità di enti; l’assunto è il seguente:
• l’evento ha colpito più enti
• anche se altri tetti non sono volati si tratta di evento eccezionale e come tale escluso dal concetto di responsabilità.
Ma vi chiedo: qual è l’ente che decide se un evento è eccezionale?
Per quanto ne so esiste solo “lo stato di calamità naturale” che viene statuito per decreto legge ed è funzionale all’erogazione di sovvenzioni ed indennizzi agli agricoltori … ma solo a questi.
Lo stato di “evento eccezionale” invece non esiste come situazione misurabile e quantificabile; è un fatto soggettivo del perito, del liquidatore, della compagnia, ma non suffragato da alcuna dichiarazione emessa da alcun ente.
O sbaglio?
Ed allora: fino a che punto è legittimo respingere un danno da responsabilità civile adducendo l’eccezionalità dell’evento?
Non dovrebbe essere, quantomeno, un giudice a deciderlo?

L’ESPERTO RISPONDE


L’articolo 2043 del codice civile stabilisce: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” per cui si è in presenza di responsabilità civile quando l’evento dannoso possa essere ricondotto a dolo o colpa del soggetto agente. Tuttavia nel nostro ordinamento esistono cinque ipotesi di responsabilità presunta, previste dal codice civile, nelle quali il danneggiato ha solo l’ onere di dimostrare il fatto storico, il danno subito, il nesso di causalità tra il fatto storico ed il danno subito e l’ ammontare del danno, ritenendosi appunto presunta la responsabilità in dipendenza di quanto previsto dagli articoli 2050, 2051, 2052, 2053 e 2054; poi esiste un sesta fattispecie di responsabilità presunta, un tempo disciplinata dal D.P.R. n. 224 del 24 Maggio 1988 ed attualmente dal codice del consumo, che stabilisce la responsabilità presunta per danni subiti dal consumatore/utente in conseguenza di difetti del prodotto: cosiddetta R.C. prodotti.
L’art. 2050, relativo ai danni cagionati in conseguenza dello svolgimento di attività pericolose, dispone: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”; il successivo articolo 2051, relativo ai danni causati dalle cose che si ha in custodia, stabilisce poi: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” mentre l’articolo 2052, sulla responsabilità per i danni causati da animali, prevede: “ll proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.” ed infine l’articolo 2053, relativo alla responsabilità dei danni conseguenti a rovina di edificio, stabilisce: “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.
Non tratto della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e prevista dall’ art. 2054 del codice civile, rientrando essa nella R.C.A. obbligatoria, e così della responsabilità civile da difetto di prodotto, essendo essa disciplinata dal codice del consumo (cosiddetta R.C. prodotti).
Le sopra elencate quattro fattispecie di responsabilità presunta prevedono come unica esimente della responsabilità o che l’ esercente di attività pericolose abbia provato “di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” (e se il danno si è verificato, evidentemente tali misure non erano state adottate o erano insufficienti; in pratica si è al limite del caso fortuito o della forza maggiore), o che il custode abbia provato “il caso fortuito”, o che il proprietario dell’ animale o chi se ne serve abbia egualmente provato “il caso fortuito” o che il proprietario dell’ edificio abbia provato che la sua “rovina” “non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione” e ciò può accadere solo in presenza di caso fortuito o di forza maggiore.
Per giurisprudenza costante si intendono equiparati al caso fortuito, oltre alla forza maggiore (che in vero non è il classico caso fortuito, essendo rappresentata da inarrestabili forze della natura contro cui non è possibile opporre alcuna resistenza: si pensi ad un terremoto, un’ alluvione, un’ eruzione vulcanica, ecc.), anche la colpa esclusiva della vittima e la colpa esclusiva di un terzo (ad esempio un autocarro che sbanda ed urta contro un pilone del ponte su cui transitava un’ autovettura, che cade per il crollo del ponte). La eccezionalità e gravità di tali situazioni è in qualche modo prevista in uno dei 51 articoli del codice civile che trattano unitariamente del contratto di assicurazione (artt. 1882-1932) laddove l’articolo 1912 statuisce: “Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari”.
Come correttamente ha rilevato il nostro lettore, le garanzie “danni ai beni” prevedono che esse siano operanti solo in presenza di danni subiti da una pluralità di enti, appunto per evitare di dover indennizzare danni subiti da cose non realizzate a perfetta regola d’arte, deteriorate dal passare del tempo o carenti di manutenzione, mentre nel caso della responsabilità civile, l’articolo 1917 del codice civile dispone: “Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.- Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.”. Nell’ assicurazione della responsabilità civile, che – salvo espressa limitazione contrattuale – comprende anche i sinistri dovuti alla colpa grave dell’assicurato, del contraente e del beneficiario, in deroga anche al principio generale dettato dal primo comma dell’ art. 1900 cod. civ., evidentemente l’ assicuratore è obbligato (trattasi di obbligazione contrattuale, discendendo appunto dal contratto di assicurazione, e legale, discendendo dalla legge) a “tenere indenne l’ assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’ assicurazione (cosiddetto ) deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto” con la sola esclusione dei sinistro dolosi imputabili ad assicurato, contraente e beneficiario, mentre si intendono ricompresi quelli causati da persone del cui operato l’ assicurato debba rispondere, ex art. 1900, 2° comma, del codice civile.

Alla luce di quanto sopra, le contestazioni sollevate dalla compagnia assicuratrice possono avere una qualche valenza solo se il fatto dannoso non sia con certezza imputabile all’assicurato (per responsabilità derivante da fatto proprio o da fatto di altri di cui egli è tenuto a rispondere) e pertanto è onere dell’assicuratore provare siffatte esimenti della responsabilità del proprio assicurato, che, una volta provate, lo libererebbero da qualsiasi obbligo risarcitorio verso i terzi danneggiati. Ciò trova del pari conferma nel disposto dell’articolo 2952 del codice civile, che – nel terzo e quarto comma – stabilisce: “Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine (della prescrizione; n.d.r.) decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.- La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.”, prevedendo quindi che, una volta denunciato il sinistro di responsabilità civile la prescrizione in favore dell’ assicuratore rimane permanentemente sospesa “finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile (cioè sia intervenuta sentenza di condanna definitiva al risarcimento del danno; n.d.r.) oppure il diritto del terzo danneggiato non sia rescritto”; in tal modo il legislatore ha inteso dire che nell’ assicurazione della responsabilità civile o paga l’ assicuratore -appunto quando il credito del danneggiato sia divenuto “liquido ed esigibile” o non paga alcuno in quanto il credito del danneggiato si sia prescritto per sua inattività e siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2947 del codice civile.
Alla luce di quanto sopra, sarebbe utile che l’assicurato, in presenza di richieste risarcitorie di terzi, diffidasse la compagnia assicuratrice a provvedere al pagamento del danno, manlevandolo da qualsivoglia richiesta di eventuali danneggiati. Se avesse esigenze di una più completa disamina della questione, rimaniamo a disposizione per una più articolata e precisa consulenza in merito.