di Fabrizio Vedana
Le organizzazioni criminali possono utilizzare i cosiddetti «muli digitali» (persone reclutate con vari espedienti, spesso ignare dell’illegalità delle pratiche) per compiere operazioni di riciclaggio. È l’allarme lanciato dal Notariato nello studio su «L’identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale» approvato dal Consiglio nazionale il 26 giugno scorso.

Lo studio, nella prima parte, descrive le principali novità contenute nella Guida all’identità digitale, volta ad agevolare l’individuazione e l’utilizzo delle più moderne ed evolute forme di identificazione, comprese quelle digitali, emanata dal Gafi nello scorso mese di marzo e si sofferma poi sui motivi che ne hanno portato l’adozione ovvero l’utilizzo massivo di strumenti di colloquio a distanza in conseguenza del distanziamento sociale al quale ci ha costretti l’epidemia scatenata dal Coronavirus

Dopo aver chiarito che quando il Gafi parla di interazioni «non faccia a faccia» fa riferimento a quelle che avvengono a distanza, da intendersi nel senso che le parti non si trovano nella stessa posizione fisica e svolgono attività con mezzi digitali o altri strumenti remoti, come la posta o il telefono, lo studio si sofferma poi sul concetto di identificazione, nella sua più ampia accezione e nelle declinazioni che storicamente ha assunto in ambito giuridico, e quello di identificazione digitale, con la precisazione che, recentemente, l’accezione «ID digitale» è passata ad indicare l’uso della tecnologia per affermare e dimostrare la propria identità personale, così come essa risulta dai dati anagrafici pubblici relativi al soggetto interessato, avente la stessa valenza identificativa di un documento di identità tradizionale. Viene, quindi, esaminata la legislazione italiana antiriciclaggio sull’identificazione senza la presenza fisica, analizzando, in primis, le differenze che intercorrono tra l’identificazione prevista dalla legislazione notarile e quella della normativa speciale.

In particolare all’articolo 19, comma 1, lett. a), del dlgs n. 231/2007 vengono disciplinate alcune ipotesi in cui è possibile svolgere l’identificazione non in presenza del cliente. Essa può essere effettuata sulla base di numerosi presupposti (di tipo documentale, di tipo informatico, conoscenza pregressa) che, nell’ambito dello studio, sono oggetto di una puntuale trattazione. Il documento mette anche in evidenza il fatto che non sempre l’utilizzo di uno strumento di identificazione digitale, per quanto di massimo livello di sicurezza e compliant con la normativa antiriciclaggio, si accompagna all’interazione, seppure da remoto, con un operatore umano; a questo proposito si cita l’esempio del procedimento per la costituzione online delle startup innovative senza notaio: in questo processo l’utente arriva a comporre il suo atto costitutivo e lo statuto della startup non solo online, ma soprattutto senza che alcuno sottoponga a verifica la sua identità digitale (attestata dal certificato qualificato utilizzato sia per la sottoscrizione che per la sua identificazione) attraverso lo svolgimento di un video collegamento in contestualità al suo concreto utilizzo.

E in tal contesto il Notariato, rifacendosi anche alle avvertenze contenute nella guida del Gafi, mette in guardia sugli utilizzi «non presidiati» da alcun operatore delle identità digitali che sarebbero addirittura visti come possibili fonti di aumento del rischio. Infatti, mentre le organizzazioni criminali in passato potevano avvalersi di prestanomi fisici, ora esse possono utilizzare i cosiddetti muli digitali acquistando credenziali di identificazione digitale da individui che consentono loro di accedere ai conti delle persone presso entità regolamentate.

Nello studio, infine, si affrontano i profili relativi alla sottoscrizione delle eventuali dichiarazioni rese dal cliente, ai sensi dell’art. 22 del dlgs. 231/2007, senza la sua presenza fisica anche utilizzando modalità di firma elettronica, purché queste ultime assicurino l’integrazione del requisito della forma scritta in base alla normativa vigente.
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