di Cristina Bartelli
Per il superbonus costi massimi certificati con l’asseverazione per evitare le frodi.

Sarà compito del tecnico incaricato, dunque, indicare che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento seguendo criteri ad hoc. Sono queste alcune indicazioni fornite ieri dal ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenuto in commissione vigilanza anagrafe tributaria, sulla fase attuativa del Superbonus del 110% per i lavori di efficientamento energetico. Il ministro ha annunciato, ieri, il completamento dei due decreti attuativi, previsti dal decreto Rilancio (dl 34/20, si veda altro articolo in pagina) quello sui requisiti tecnici e quello sulla definizione delle modalità di trasmissione della asseverazione. Per quanto riguarda la fase attuativa, il ministro ha anticipato che i provvedimenti definiscono: «I requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%; i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento; le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’Enea e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio». Sui massimali di costo, lo schema di decreto stabilisce che, per gli interventi di cui all’art. 119 del dl 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, il tecnico assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, con i criteri individuati nel decreto. Paletti inseriti anche per evitare fenomeni di frode sui lavori. «Nel momento in cui la detrazione è al 110% uno degli elementi critici può essere l’aumento dei costi di realizzazione delle opere» ha osservato Patuanelli e ha aggiunto, «credo che dovremmo avere un po’ di fiducia nei tecnici e anche i cittadini hanno la necessità di valutare che quel che viene fatto a casa loro abbia un giusto rapporto tra qualità e prezzo ma dobbiamo anche trovare strumenti di verifica».

Controlli a campione per le asseverazioni
di Fabrizio G. Poggiani
Bonus 110% con asseverazioni a schema rigido, on line e verificate «a campione» dall’Enea. Copie dei modelli da trasmettere entro novanta giorni dalla conclusione dei lavori, nel caso le stesse facciano riferimento a lavori terminati. Via libera anche al provvedimento sui requisiti degli interventi e sulla congruità delle spese sostenute. Il ministero dello sviluppo economico (Mise), anche di concerto con quello dell’economia, dell’ambiente e dei trasporti, ha presentato la bozza di due attesi provvedimenti, aventi per oggetto, rispettivamente, la modalità di rilascio delle asseverazioni da parte dei tecnici, di cui ai commi 13, 13-bis e 14, dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020 e sulla tipologia, requisiti tecnici e congruità della relativa spesa degli interventi di efficientamento energetico che danno accesso alla detrazione maggiorata del 110% (si veda ItaliaOggi, 14/7/2020). Il primo provvedimento richiama, preliminarmente, i commi appena citati dell’art. 119 del dl 34/2020 ma all’art. 2, richiamando ulteriormente due allegati riferiti ai modelli di asseverazione (uno che si riferisce a quella per i lavori conclusi e uno che riguarda quella in presenza di stati di avanzamento lavori), indica i relativi contenuti che il tecnico abilitato dovrà inserire, a partire dal richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del dpr 445/2000 (dichiarazione sostitutiva, decadenza dei benefici e norme penali). Il tecnico dovrà attestare, in sintesi, di essere iscritto in un ordine professionale, con l’apposizione del timbro e/o sigillo, dovrà allegare la copia della polizza richiesta, stipulata con un massimale non inferiore a 500 mila euro, a pena di invalidità dell’attestazione, il documento di identità, indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e dovrà utilizzare i due modelli allegati al provvedimento, tenendo conto che anche se ha rilasciato una prima asseverazione per gli stati di avanzamento, ne dovrà rilasciare una seconda, definitiva, a conclusione dei lavori.

Non potranno essere utilizzate polizze assicurative stipulate con imprese assicurative extracomunitarie ovvero di società aventi sede legale in uno Stato non appartenente all’Ue o allo Spazio economico europeo (SEE).

L’asseverazione, previa registrazione del tecnico, dovrà essere compilata on-line utilizzando il portale dell’Enea e dovrà essere trasmessa entro novanta giorni dalla conclusione dei lavori, nel caso dell’attestazione che farà riferimento al termine dei lavori, ottenendo la ricevuta con attribuzione di un codice univoco identificativo, attribuito dal sistema.

Il successivo articolo 4, sempre ai fini dell’accesso alla cessione o allo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del dl 34/2020 (e non come indicato dalla recente guida dell’Agenzia delle entrate, anche per il caso di utilizzo diretto della detrazione), dispone sul controllo della regolarità delle asseverazioni e sul controllo «a campione», di cui al successivo art. 5, disponendo che l’asseverazione deve essere regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato. L’Enea verificherà se il beneficiario è il destinatario della detrazione e se tutti gli interventi attestati garantiscano la rispondenza ai requisiti richiesti, nonché che la tipologia dell’edificio sia tra quelli agevolabili, attraverso di un controllo automatico e il provvedimento, per il concreto svolgimento della detta attività, richiama il decreto del MISE dell’11/05/2018, pubblicato nella G.U. 211 del medesimo anno. Di estrema importanza anche la parte sanzionatoria (art. 6), la quale, fermo restando l’applicazione delle sanzioni di natura penale, richiama la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 15 mila euro per ogni attestazione infedele e dispone sulle modalità di comunicazione della contestazione, di cui all’art. 14 della legge 689/1981, che dovrà essere eseguita a cura della direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Mise a mezzo posta elettronica certificata (Pec).

La stessa direzione generale procederà a inviare all’Agenzia delle entrate e al ministero dell’economia e delle finanze, l’elenco completo delle asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della veridicità al fine di verificare la decadenza dell’agevolazione, procedere con il relativo recupero e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente provocati.

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