di Mauro Romano
Arriva la stretta Consob sui requisiti di conoscenza e competenza richiesti al personale delle società di intermediazione. Le novità sono contenute nel nuovo regolamento della commissione presieduta da Paolo Savona che resterà in pubblica consultazione fino al prossimo 21 settembre. Il documento chiarisce per esempio che al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale devono possiedono almeno uno tra i diversi requisiti di conoscenza e di esperienza. Con un criterio di base: servirà più esperienza sul campo nel caso di titolo di studio ottenuto sia meno attinenti a materie economiche. Come per esempio l’iscrizione, anche di diritto, all’albo o superamento dell’esame previsto per iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno nove mesi di esperienza se prestano la consulenza; oppure il diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno nove mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza; mentre nel caso di un titolo di un diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle economiche, o titolo di studio estero equipollente, servono almeno nove mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 15 mesi nel caso in cui si eserciti consulenza; in caso di diploma di istruzione secondaria superiore servirà almeno 1 anno di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 18 mesi di esperienza per la consulenza.

Il regolamento chiarisce poi che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sono tenuti all’aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza, secondo le procedure adottate dall’intermediario per conto del quale operano. Criterio che sembra recepire le richieste di autonomia organizzativa avanzate dagli intermediari. (riproduzione riservata)

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