di Carlo Forte
I docenti e i non docenti che hanno presentato l’istanza di cessazione dal servizio entro il 10 gennaio e hanno presentato la sola domanda di pensione con i requisiti ordinari (Fornero), se non hanno diritto ad andare in pensione con i requisiti Fornero ma quelli per Quota 100 saranno comunque messi a riposo. A patto, però, che abbiano presentato la domanda entro il 28 febbraio scorso. È una delle precisazioni contenute nella nota 2674 emanata dall’Inps il 2 luglio scorso. L’ente previdenziale ha chiarito, inoltre, che i docenti e i non docenti che hanno presentato la domanda per andare in pensione con i requisiti della Quota 100, se ai fini della cessazione dal servizio avranno maturato i requisiti ordinari per la pensione anticipata (Fornero), saranno collocati a riposo con quest’ultimo trattamento in quanto più favorevole rispetto alla Quota 100. Inoltre, per quanto concerne le richieste di certificazione per i lavoratori della scuola, non rientranti tra i collocati a riposo d’ufficio, che hanno presentato le domande di cessazione dal servizio in formato cartaceo direttamente alle istituzioni scolastiche oltre il termine previsto, l’Inps ha fatto sapere che tali domande non potranno essere accolte, perché presentate al di fuori della procedura nazionale disciplinata dal decreto ministeriale n. 1124/2019 e dalla conseguente circolare del ministero dell’istruzione. Pertanto, l’ente non rilascerà certificazioni del diritto ad andare in pensione per domande di cessazione non presenti nel monitoraggio Inps sulle posizioni ufficialmente trasmesse dal ministero dell’istruzione, perché presentate alle istituzioni scolastiche oltre i termini previsti. E non potrà essere verificato il diritto a pensione con Quota 100 per i nominativi presenti nel monitoraggio con tipologia di cessazione Monti-Fornero al di fuori della casistica sopra riportata. Dunque il trattamento di pensione potrà essere erogato dal 1° settembre solo se risulterà raggiunto entro il 31/8/2020 il requisito pensionistico previsto per la generalità degli iscritti, compresa l’applicazione della finestra di 3 o 6 mesi.

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