L’assicurazione del vettore che ha risarcito il terzo trasportato può rivalersi sul Fondo di Garanzia se il veicolo del responsabile civile non è assicurato. Lo ha chiarito la sentenza n. 14255 depositata l’8 luglio 2020 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità hanno precisato che qualora il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa potrà essere esercitata nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.
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La controversia interpretativa verteva sulla disposizione dell’art. 141, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private, che sancisce il diritto di rivalsa «nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150» dello stesso Codice.

Il Tribunale aveva rigettato l’appello dell’impresa assicurativa sul presupposto che tale collegamento subordinasse la lettura dell’art. 141 al richiamo indiretto dell’art. 283, comma 5 C.d.A., secondo cui «l’impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell’art. 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile»
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