di Giulia Provino
La detrazione per il genitore che presenta la domanda per il riscatto di laurea agevolato spetta solo se il soggetto interessato, il figlio, è fiscalmente a carico. Con la risposta n. 225 di ieri, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi in merito alla disciplina fiscale applicabile nel caso di riscatto di periodi non coperti da contribuzione e per il riscatto di laurea agevolato.

Nel caso di specie, il contribuente istante intende far presentare la domanda di riscatto al proprio genitore, che sosterrà anche l’onere, dei periodi non coperti da contribuzione l’onere versato dal genitore e quella per il riscatto di laurea agevolato. La facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione può essere esercitata oltre che dall’interessato anche da parte dei parenti e affini entro il secondo grado, che sostenendone il relativo onere, potranno fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, indipendentemente dalla circostanza che il soggetto interessato sia un familiare «fiscalmente a carico». Il versamento dell’onere per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza «in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione». Riguardo invece al «riscatto di laurea agevolato» se i contributi sono versati a favore degli «inoccupati» da familiari di cui gli stessi risultino «fiscalmente a carico», a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19% dei contributi. Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, a una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’articolo 10 del Tuir. Inoltre, la facoltà di riscatto del corso di studi universitari è da valutare con il sistema contributivo. Pertanto, il genitore che presenta la domanda di riscatto di periodi non coperti da contribuzione a favore di inoccupati, potrà portare in detrazione dall’imposta lorda l’onere del riscatto nella misura del 50% di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi, secondo le modalità sopra precisate. Nel caso di domanda di riscatto di laurea agevolato, invece, il genitore potrà fruire della detrazione del 19% solo se l’interessato è un soggetto fiscalmente a carico.
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