IL VOSTRO QUESITO

Nell’ipotesi di un contratto stipulato con una compagnia diversa da quella che assicura la RCA, ai fini di garantire gli infortuni del conducente con indicazione della targa del mezzo deve essere disdettata nei termini previsti dalle condizioni generali di contratto oppure ricade in quanto previsto dall’ art. 170 comma 1 bis del C.A.P. e pertanto come il contratto rca non gode del tacito rinnovo?

L’ESPERTO RISPONDE


La legge 4 agosto 2017, n.124 ( “Legge concorrenza” ), come è noto, contiene una nutrita serie di previsioni in materia assicurativa.
Una di esse è il punto 1bis, aggiunto all’ articolo 170 – bis del codice delle assicurazioni:
“La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.”
Tra i “rischi accessori” va sicuramente compresa anche la garanzia Infortuni del conducente.
Il presupposto della “contestualità” si presta a diverse interpretazioni, che però hanno tutte in comune il fatto che i due contratti siano stati stipulati insieme o a distanza di pochissimo tempo uno dall’altro (=alcune ore).
La ratio di questa norma è evidentemente basata sullo sforzo che il legislatore intende fare per garantire che venga rispettata la volontà del contraente da un punto di vista sostanziale e non soltanto formale.
In pratica, questo significa che, in presenza di un contratto rca e di un contratto Infortuni del conducente che riguardino lo stesso veicolo, la decisione del contraente di non confermare presso la stessa Impresa la polizza rca scaduta, presumibilmente riguarda anche la polizza Infortuni del conducente, che con la polizza rca è nata ed è stata stipulata presso quella Impresa proprio perché lì c’era la polizza rca.
Nel momento in cui quest’ultima venga portata altrove o venga comunque meno, è naturale che la volontà del contraente sia di riservare la stessa sorte anche alla garanzia infortuni.
Alla luce di ciò, quando invece le due polizze siano state stipulate presso imprese diverse, anche se nella stessa data, il presupposto del loro “medesimo destino” non esiste fin dall’inizio.
Ne consegue che, in queste circostanze, la vita della polizza infortuni del conducente è totalmente svincolata da quella della polizza rca: le vicende della seconda pertanto non si rifletteranno automaticamente anche sulla prima.
In sostanza la cessazione della polizza rca non comporterà automaticamente anche la cessazione della polizza infortuni.
Quest’ultima potrà perciò essere fatta cessare solo previa disdetta, data con le forme ed i tempi previsti dalle condizioni di assicurazione.