Lo chiarisce la sentenza n. 20099 pubblicata dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione il 7.07.2020
di Federica Sulis e MR. Oliviero
Tra i principi cardine del nostro ordinamento c’è anche quello di immutabilità del Giudice. Argomento sul quale ci eravamo già intrattenuti con un precedente articolo https://www.assinews.it/12/2019/cambia-giudice-nel-corso-del-processo-penale-davvero-rifare/660069882/.  L’art. 525 del Codice di Procedura Penale afferma, infatti, che alla deliberazione – pena la nullità assoluta – devono concorrere «gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento».
Se, però, dunque, il Giudice è il titolare del processo dall’inizio alla fine (sarà lui ad ascoltare testimoni, raccogliere prove, disporre eventuali integrazioni o escludere prove non acquisite legittimamente), è altrettanto vero che, anche tenuto conto della effettiva durata dei processi, di fatto un Giudice può mutare.
Sul tema ed in particolare su cosa succeda in caso di mutamento, la Cassazione Penale è più volte intervenuta: in ultimo con sentenza del 07.07.2020 n. 20099. La Seconda Sezione Penale della Cassazione Penale, in particolare, ha con tale pronuncia affermato che il principio di immutabilità del Giudice si applica anche nel caso in cui l’attività consista nella sola discussione delle parti, ancor di se si tratti di una discussione in un Giudizio di Secondo Grado
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