La mancata consegna delle chiavi originali di un’autovettura rubata fa venire meno l’operatività della polizza assicurativa e legittima la Compagnia a respingere ogni richiesta di pagamento dell’indennizzo. Lo conferma la Cassazione con l’ordinanza n. 13267 depositata il 1° luglio 2020, dando ragione alla Compagnia che aveva rifiutato il pagamento, confermando l’orientamento già espresso in passato (Cassazione 15 luglio 2016 n. 14422).
di Lorenzo Petri e MR. OLIVIERO 
Il caso
Il titolare di un contratto di leasing subiva il furto dell’autovettura detenuta. Preso atto di quanto avvenuto, avanzava alla Compagnia assicurativa la richiesta di pagamento dell’indennizzo, incontrando tuttavia il netto rifiuto di quest’ultima. Il Tribunale di Milano dava ragione al derubato (e alla società di leasing), condannando la Compagnia al pagamento dell’indennizzo. La Corte d’Appello ribaltava tuttavia il verdetto, dando completamente ragione alla Compagnia.
La corte
Secondo la Corte, infatti, vi erano «fondati e ragionevoli dubbi sull’esistenza e circolazione in Italia della vettura oggetto di asserito furto», risultante immatricolata in Germania e di proprietà di un cittadino tedesco. A dire della Corte d’Appello, inoltre, non era sufficiente la semplice denuncia depositata per provare il furto e, in ogni caso, era provato che la vittima non avesse consegnato gli originali delle chiavi della vettura, come dichiarato dal produttore, con conseguente inoperatività della polizza…
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Furto