La Compagnia assicurativa della RC auto è tenuta al risarcimento dei danni patiti dallo schiacciamento, in quanto anche la posizione di arresto del veicolo rientra nella nozione di circolazione stradale. Lo conferma l’ordinanza n. 10024 pubblicata il 28 maggio 2020 dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione.  
 
di L. Petri e MR. OLIVIERO
Il caso
Una maldestra chiusura della portiera dell’autovettura da parte del conducente causava una lesione (frattura del terzo dito della mano sinistra) a un minore. I genitori del minore chiesero il risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa per la RCA, ottenendo tuttavia un netto rigetto dinnanzi al Giudice di Pace, a dire del quale l’art. 2054 c.c. era applicabile solo in ipotesi di veicolo in movimento.
Le domande risarcitorie vennero poi respinte anche dal Tribunale di Napoli che, nel condannare i genitori anche al pagamento delle spese di lite, motivava sostenendo l’assenza di collegamento tra il sinistro e la circolazione del veicolo. Secondo il Tribunale, infatti, le lesioni del minore erano causate dalla chiusura della portiera mentre il veicolo era in sosta e non prossimo a mettersi in moto. Inoltre la portiera era stata chiusa, non tanto per motivi collegati alla circolazione, quanto perché il conducente voleva parlare con un suo amico e non voleva che il minore scendesse dall’autovettura ed allontanarsi…
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