di Andrea Magagnoli
Un danno può essere ascritto al difensore tributario nel caso in cui la sua condotta paia la probabile causa della sua causazione. Lo afferma la corte di Cassazione con l’ ordinanza 13873/2020 depositata il giorno 6.7.2020. Il caso di specie, trae origine dalla contestazione di una responsabilità professionale a carico di un commercialista il quale, con una condotta inerte e negligente, avrebbe cagionato un danno alla società attrice. I giudici di merito, ritenevano infondata la domanda risarcitoria proposta nei confronti del professionista. La società che lamentava il danno, dava ulteriore corso al procedimento con atto del proprio legale, osservando nella propria tesi difensiva che la prova della responsabilità del danno era stata ampiamente raggiunta nel corso del procedimento, e come i giudici di merito, in ossequio ad una corretta valutazione delle risultanze di fatto e diritto avrebbero dovuto senza alcun dubbio emettere una sentenza di condanna nei confronti del convenuto. Il processo, dopo avere compiuto il proprio corso veniva decisa con il provvedimento qui in commento. La questione dei limiti della responsabilità di un professionista conseguente ad una esecuzione negligente del mandato conferitogli veniva decisa seguendo l’ orientamento diffuso nella sentenze di legittimità. In particolare, precisano gli ermellini, nella motivazione del provvedimento qui in commento, come la verifica dell’ eventuale responsabilità del professionista, debba essere lasciata al criterio del più probabile che non. Tale criterio, vuole che il danno conseguente all’omissione di una condotta dalla quale avrebbe potuto derivare un vantaggio patrimoniale o morale del cliente, debba interamente essere sopportato da parte del professionista nel caso in cui paia comunque probabile che esso non si sarebbe verificato nel caso in cui fosse stata tenuta una condotta corretta. Il criterio, deve trovare un applicazione estesa a tutte le valutazioni inerenti la responsabilità del professionista, dovendosi verificare l’eventuale nesso tra la condotta imperita e tutte le conseguenze dannose da essa derivate.
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