IL VOSTRO QUESITO

Un’imbarcazione ha subito danni (€ 18.000,00 circa) a seguito dell’evento atmosferico del 29/11/2018 che ha colpito la Liguria, l’imbarcazione era all’ormeggio presso il Porto di Santa Margherita Ligure, al momento del sinistro era assicurata con polizza Corpi X.
La compagnia X rifiuta l’indennizzo per l’art.4 lett. B condizioni di polizza, in quanto al momento del sinistro non risultava rinnovato il certificato di sicurezza del Rina da allegare alla licenza di navigazione scaduto nel 2012 (non ho potuto verificare se è stato rinnovato sino al 2017).
Al momento del sinistro risultava scaduto ed è stato rinnovato il 22/02/2019.
L’imbarcazione è sempre stata assicurata dalla compagnia X dal 2014, inoltre nel 2017 è stata effettuata anche perizia estimativa sull’imbarcazione.
E’ corretto che la compagnia rifiuti l’indennizzo? L’assicurato era in assoluta buona fede, inoltre l’imbarcazione al momento del sinistro si trovava all’ormeggio e non in navigazione.
Vi sono ragioni da sostenere di fronte a tale eccezione?

L’ESPERTO RISPONDE


Alla luce delle precisazioni del nostro lettore facciamo presente quanto appresso:
1) se è pur vero che le C.G.A. sono quelle già inviate, è altrettanto vero che la polizza sinistrata è la n. 800…..63-31, che in data 09/07/2019 (e cioè dopo l’accadimento del sinistro, verificatosi nel 2018) è stata sostituita dalla polizza n. 800…..18-31; della polizza sostituita ignoriamo i capitali garantiti e se le relative coperture siano prestate con la formula a garanzia intera o a garanzia limitata. In ogni caso, poiché il sinistro si è verificato nel 2018 è possibile che le C.G.A. della polizza inviate, che risultano aggiornate al 01/01/2019, possano essere in qualche punto diverse dalle precedenti. Va aggiunto che l’evento dannoso risulta essere stato comunicato all’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure in data 01/03/2019 e cioè a distanza di oltre quattro mesi dall’ evento dannoso;

2) premesso quanto sopra e dando per scontata la prima ipotesi e che nella nuova edizione del contratto non si siano avute modifiche di rilievo, rilevo che all’art. 1 delle C.G.A. “AMBITO DI OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA” è previsto che: “… la garanzia assicurativa si intende operante quando l’ imbarcazione si trovi: – per la navigazione e la giacenza: nel Mare Mediterraneo entro gli Stretti -gli stessi esclusi (?)- oppure nelle acque interne navigabili dei Paesi europei”;
3) l’ vento dannoso, come riportato nel modello di denuncia presentato all’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure in data 01/03/2019, si è verificato perché “a causa delle condizioni meteo-marine avverse, l’imbarcazione urtava ripetutamente il pontile su cui era ormeggiata danneggiando notevolmente la zona di poppa”;
4) l’articolo 2 “RISCHI ASSICURATI” prevede che “… la Società assicura l’Imbarcazione descritta in polizza, entro i limiti del valore assicurato, contro i rischi di perdita totale o di avaria, materiali e dirette, accidentalmente causati da: … “e l’articolo 3 “RISCHI ESCLUSI” dispone che “Sono esclusi dall’ assicurazione le perdite e i danni, direttamente o indirettamente attribuiti a: a) dolo o colpa grave dell’Assicurato, Contraente, Proprietario (che di norma è l’assicurato, salvo il caso di leasing, N.d.r.) o persona che si trovi a bordo con il consenso di essi o alla quale era stata affidata a qualsiasi titolo l’ Imbarcazione, la Società risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo in base a quanto previsto dall’art. 524 del Codice della Navigazione, restando comunque espressamente esclusa la colpa con previsione dell’ evento (che sarebbe pur sempre una fattispecie di colpa particolarmente grave; n.d.r.); ecc. …”;
5) l’articolo 4 “CASI DI INOPERATIVITA'” stabilisce che “L’assicurazione non opera quando l’Imbarcazione: a) manchi dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, inclusi gli obblighi riguardanti i sistemi di estinzione incendio; b) non risulti in regola – in quanto scaduti o non pienamente validi – con i documenti previsti dalla legge del Paese di armamento e di cui l’Imbarcazione, il comandante e l’ equipaggio devono essere muniti e in genere non ottemperi alle leggi, regolamenti e prescrizioni in materia di navigazione; ecc. …”;
6) è evidente (a meno che non risultino precedenti certificati non allegati) – che in data 05/02/2019 (e cioè dopo l’accadimento del sinistro) l’imbarcazione abbia ricevuto dalle competenti Autorità il “CERTIFICATO DI SICUREZZA” in sostituzione del precedente CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 252/2004 rilasciato il 23/07/2004, – che abbia avuto la “LICENZA DI NAVIGAZIONE” in data 01/07/2004, – che sia stata abilitata alla navigazione da diporto in data 30/12/2005.

Tutto ciò premesso, occorre considerare quanto appresso:
1) il primo CERTIFICATO DI SICUREZZA del 23/07/2004 era valido fino al 2012 (come riferito dal nostro lettore) e alla data del sinistro – in assenza di altri rinnovi- non lo era
2) stando così le cose il sinistro potrebbe essere respinto dalla mandante appunto per quanto previsto dall’art. 4 delle C.G.A.;
3) va poi aggiunto che la società assicuratrice potrebbe (se se ne fosse accorta) contestare anche l’inoperatività della polizza ex art. 1900 del codice civile per colpa grave dell’assicurato, potendosi l’evento ricondurre a grave negligenza per inadeguato ancoraggio del natante, che è per ciò andato a sbattere ripetutamente contro la banchina.