di Carlo Giuro
Agevolazioni e benefici fiscali. Per sfruttare al meglio i fondi pensione è opportuno conoscere opzioni e normative che permettano di orientarsi nel mondo della previdenza complementare.

Domanda. Si prevede qualche agevolazione in caso di adesione al fondo pensione dei famigliari fiscalmente a carico?

Risposta. Sì, ed è una casistica di particolare interesse. Va ricordato come dal 1° gennaio 2019 il limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico di 2.840,51 euro è elevato a 4 mila euro esclusivamente per i figli di età non superiore a 24 anni. La normativa consente l’apertura di una posizione previdenziale a soggetti che, pur essendo in grado di partecipare autonomamente ad una forma pensionistica complementare, non potrebbero usufruire delle agevolazioni. Tali vantaggi sono dunque attribuiti al soggetto cui l’iscritto è a carico. Infatti, i contributi versati a favore del fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto cui è a carico nel limite annuo di 5.164,57 euro complessivi. La deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone a carico.

D. Se in un piano previdenziale si sottoscrivono coperture assicurative accessorie si può usufruire di benefici fiscale?

R. Anche le somme versate a un fondo pensione ma destinate alla copertura di prestazioni accessorie assicurative per premorienza, invalidità permanente e long term care (non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana) beneficiano del più vantaggioso regime di deduzione dal reddito complessivo; tali coperture se stipulate direttamente con una compagnia assicurativa godono del meno favorevole regime di detrazione dall’imposta lorda con la nuova riduzione applicabile ai contribuenti con redditi superiori ai 120 mila euro.

D. Per poter beneficiare della deduzione fiscale sui contributi cosa si deve fare concretamente?

R. Se si è lavoratori dipendenti, il calcolo della deducibilità fiscale viene effettuato in busta paga dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta. Solo eventuali contribuzioni aggiuntive vanno dichiarate e documentate in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui si versino contributi in misura superiore al limite di deducibilità previsto (5.164,57 euro annui), si è tenuti a comunicare alla forma pensionistica complementare l’entità dei contributi versati e non dedotti entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento stesso, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, al fine di non assoggettarli a tassazione al momento dell’erogazione delle prestazioni, recuperando quindi a scadenza il beneficio.

D. Nel caso si aderisca a più forme di previdenza complementare quale è il limite di deducibilità dei contributi versati a ciascuna?

R. Se si aderisce a più forme di previdenza complementare il limite della deducibilità dei contributi versati è complessivamente di 5.164,57 euro annui.

D. Cosa si prevede per le prestazioni dei fondi pensione?

R. Per la rendita o il capitale si prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% che si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema di previdenza complementare. Se questa è superiore a 15 anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con almeno 35 anni di contribuzione, quindi, l’imposta scende al 9%. È tassata solo la parte relativa ai contributi dedotti durante il periodo di partecipazione al fondo pensione e alle quote di Tfr versato.


D. E per i riscatti?

R. Se la richiesta di riscatto dipende da inoccupazione non inferiore ai 12 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e la morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la ritenuta a titolo di imposta per quel che deriva dai contributi versati a decorrere dal 1 gennaio 2007 è del 15%; tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare come nel caso delle prestazioni. Se il riscatto è dovuto alla perdita del requisito di partecipazione al fondo per cause diverse allora la tassazione è del 23%.

D. Quali aliquote fiscali prevedono le anticipazioni ?

R. Le anticipazioni per spese sanitarie sono tassate con un’aliquota agevolata che varia tra il 15 e il 9%, in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare. Per le anticipazioni richieste per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per motivi diversi, l’aliquota è pari al 23%.

D. Il trasferimento della posizione individuale è colpito dal fisco?

R. Il trasferimento verso un’altra forma pensionistica complementare è esente da oneri fiscali. (riproduzione riservata)

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